Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-756/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 giugno 2023. — X contro International Protection Appeals Tribunal e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia d’asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase – Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda – Portata – Attendibilità generale di un richiedente – Articolo 4, paragrafo 5, lettera e) – Criteri di valutazione – Procedure comuni ai fini del riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva 2005/85/CE – Esame adeguato – Articolo 8, paragrafi 2 e 3 – Sindacato giurisdizionale – Articolo 39 – Portata – Autonomia processuale degli Stati membri – Principio di effettività – Termine ragionevole per l’adozione di una decisione – Articolo 23, paragrafo 2, e articolo 39, paragrafo 4 – Conseguenze di un’eventuale inosservanza. — Causa C-756/21

Giurisprudenza europea62021CJ0756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata dell’obbligo di cooperazione nelle domande di asilo e protezione sussidiaria: l’autorità deve acquisire dati aggiornati sul paese d’origine e può dover disporre una perizia medico-legale se vi sono indizi di fragilità psichica rilevante. Precisa inoltre che il ritardo procedurale non si giustifica con riforme legislative interne e non porta automaticamente all’annullamento della decisione, salvo lesione concreta della difesa. Infine, una falsità iniziale poi tempestivamente corretta non basta, da sola, a negare l’attendibilità generale del richiedente.

Obbligo di cooperazione nell’esame della domanda di protezione internazionale, termine ragionevole del procedimento e incidenza di una dichiarazione mendace sull’attendibilità generale del richiedente

La questione giuridica

Le questioni pregiudiziali vertevano su: 1) se l’obbligo di cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 imponga all’autorità competente di acquisire informazioni aggiornate sul paese d’origine e, in presenza di indizi di disturbi psichici legati a un evento traumatico, una perizia medico-legale; 2) se la violazione di tale obbligo comporti automaticamente l’annullamento della decisione di rigetto o se il richiedente debba dimostrare che la decisione avrebbe potuto essere diversa; 3) se il superamento del termine ragionevole per decidere sulla domanda di protezione internazionale determini di per sé l’annullamento; 4) se modifiche legislative interne possano giustificare il ritardo; 5) se una dichiarazione mendace iniziale, poi chiarita e ritirata tempestivamente, escluda di per sé l’accertamento dell’attendibilità generale del richiedente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera e), della direttiva 2004/83.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 impone all’autorità accertante di cooperare attivamente con il richiedente acquisendo informazioni precise e aggiornate sul paese d’origine e, se necessario e pertinente, una perizia medico-legale sullo stato di salute mentale; tuttavia, la violazione di tale obbligo non comporta automaticamente l’annullamento della decisione se il ricorrente non dimostra che l’esito avrebbe potuto essere diverso. Il superamento del termine ragionevole non è giustificato da modifiche legislative interne e non determina di per sé l’annullamento, salvo incidenza sulla soluzione della controversia o sui diritti della difesa. Una dichiarazione mendace iniziale, poi chiarita e ritirata alla prima occasione utile, non esclude da sola l’attendibilità generale del richiedente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/83/CE
  • Articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, direttiva 2004/83/CE
  • Articolo 15, lettera c), direttiva 2004/83/CE
  • Direttiva 2005/85/CE
  • Articolo 8, paragrafi 2 e 3, direttiva 2005/85/CE
  • Articolo 23, paragrafo 2, direttiva 2005/85/CE
  • Articolo 28, paragrafo 1, direttiva 2005/85/CE
  • Articolo 39, paragrafi 1 e 4, direttiva 2005/85/CE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Obbligo di cooperazione, termine ragionevole e attendibilità del richiedente

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in una controversia tra un richiedente protezione internazionale e le autorità irlandesi competenti. La Corte interpreta la direttiva 2004/83/CE sulla qualifica di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria, nonché la direttiva 2005/85/CE sulle procedure di asilo.

Fatti e procedimento principale

X, cittadino pakistano, aveva presentato in Irlanda una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, successivamente, una domanda di protezione sussidiaria. Le domande erano state respinte prima dal Refugee Applications Commissioner e poi dall’IPAT, che aveva rigettato i ricorsi con decisione del 7 febbraio 2019.

Dinanzi alla High Court, X contestava, tra l’altro:

  • l’uso di informazioni sul paese d’origine ritenute obsolete e incomplete;
  • la mancata acquisizione di una perizia medico-legale sul suo stato psichico;
  • la durata eccessiva del procedimento;
  • il rilievo attribuito a una dichiarazione mendace iniziale, poi ritirata.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente:

  • se l’obbligo di cooperazione ex articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 imponga all’autorità di procurarsi informazioni aggiornate sul paese di origine e, se necessario, una perizia medico-legale;
  • se la violazione di tale obbligo comporti automaticamente l’annullamento della decisione sfavorevole;
  • se il mancato rispetto del termine ragionevole possa, da solo, giustificare l’annullamento;
  • se modifiche legislative nazionali possano scusare il ritardo;
  • se una dichiarazione mendace iniziale impedisca di riconoscere l’attendibilità generale del richiedente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, della direttiva 2004/83/CE, sull’esame individuale, la cooperazione e i criteri di valutazione delle dichiarazioni del richiedente;
  • l’articolo 15, lettera c), della medesima direttiva, sul danno grave derivante da violenza indiscriminata;
  • l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, l’articolo 23, paragrafo 2, l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2005/85/CE;
  • gli articoli 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte sull’obbligo di cooperazione

La Corte ribadisce che l’esame della domanda di protezione internazionale si articola in due fasi: accertamento dei fatti e valutazione giuridica. Nell’ambito della prima fase, l’autorità accertante deve cooperare attivamente con il richiedente e non può limitarsi a un esame passivo.

Quanto alla situazione del paese d’origine, gli Stati membri devono garantire che siano disponibili informazioni precise e aggiornate. Quanto alla situazione personale del richiedente, l’esame individuale può includere una perizia medico-legale se essa è necessaria o pertinente per valutare le reali esigenze di protezione, purché siano rispettati i diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

La Corte precisa che l’autorità conserva un margine di discrezionalità nella valutazione della necessità o pertinenza della perizia, ma, se tale necessità o pertinenza sussiste, deve cooperare per ottenerla.

Conseguenze della violazione dell’obbligo di cooperazione

La mera constatazione di una violazione dell’obbligo di cooperazione non comporta automaticamente l’annullamento della decisione impugnata. Nel sistema processuale nazionale descritto dal giudice del rinvio, può essere richiesto al ricorrente di dimostrare che, in assenza della violazione, la decisione avrebbe potuto essere diversa.

La Corte ritiene che tale soluzione sia compatibile con il principio di effettività, purché non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione.

Termine ragionevole e ritardi procedurali

La Corte distingue il termine per la fase amministrativa da quello per la fase giurisdizionale. Le disposizioni della direttiva 2005/85/CE sollecitano un esame quanto più rapido possibile, ma non fissano termini perentori di decadenza.

Il superamento del termine ragionevole non può essere giustificato da modifiche legislative intervenute nello Stato membro durante la pendenza del procedimento. Tuttavia, il solo carattere irragionevole della durata non basta, di per sé, ad annullare la decisione impugnata: occorre che la durata eccessiva abbia inciso sulla soluzione della controversia o abbia leso i diritti della difesa.

Attendibilità generale e dichiarazione mendace iniziale

Quanto all’articolo 4, paragrafo 5, lettera e), della direttiva 2004/83, la Corte afferma che una dichiarazione mendace contenuta nella domanda iniziale, poi chiarita e ritirata alla prima occasione utile, non impedisce di per sé di accertare l’attendibilità generale del richiedente.

La valutazione deve essere globale e individuale, tenendo conto anche del comportamento successivo del richiedente, delle spiegazioni fornite e degli altri elementi pertinenti del caso. Solo se, all’esito di tale valutazione complessiva, l’attendibilità generale non può essere accertata, le dichiarazioni non suffragate da prove potranno richiedere ulteriore conferma.

Dispositivo

La Corte conclude dichiarando che:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 impone l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese d’origine e, se necessario, di una perizia medico-legale;
  • la violazione dell’obbligo di cooperazione non determina automaticamente l’annullamento della decisione;
  • il ritardo procedurale non è giustificato da modifiche legislative interne e non comporta di per sé l’annullamento;
  • una falsità iniziale poi tempestivamente corretta non esclude, da sola, l’attendibilità generale del richiedente.

Implicazioni pratiche

La pronuncia è rilevante per i difensori nei giudizi di asilo, perché valorizza l’obbligo delle autorità di aggiornare il quadro istruttorio e di usare, quando necessario, strumenti peritali sullo stato psichico del richiedente. Per contro, la Corte mostra un approccio non automatico alle conseguenze processuali delle violazioni, rimettendo al giudice nazionale la verifica dell’incidenza concreta sul contenuto della decisione e sui diritti della difesa.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleprotezione sussidiariadiritto processuale dell'unionetutela giurisdizionale effettivavalutazione della credibilità del richiedente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.