Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-211/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 giugno 2023. — Super Bock Bebidas SA e a. contro Autoridade da Concorrência. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Accordi verticali – Prezzi minimi di rivendita fissati da un fornitore ai suoi distributori – Nozione di “restrizione della concorrenza per oggetto” – Nozione di “accordo” – Prova della comune volontà tra il fornitore e i suoi distributori – Pratica diffusa sulla quasi totalità del territorio di uno Stato membro – Pregiudizio per il commercio tra Stati membri – Regolamento (CE) n. 2790/1999 e regolamento (UE) n. 330/2010 – Restrizione fondamentale. — Causa C-211/22

Giurisprudenza europea62022CJ0211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in un rinvio del giudice d’appello di Lisbona, ha affrontato un caso di prezzi minimi di rivendita imposti da Super Bock ai distributori nel canale HoReCa in Portogallo. Ha chiarito che la qualificazione come restrizione "per oggetto" non è automatica, ma richiede un esame del grado di dannosità concreto. Ha poi precisato che l’"accordo" può risultare da una volontà comune anche tacita e può essere dimostrato con prove indiziarie. Infine, ha escluso che l’applicazione quasi nazionale dell’intesa impedisca, in linea di principio, un effetto sugli scambi intra-UE.

Rinvio pregiudiziale in materia di intese: prezzi minimi di rivendita imposti da un fornitore ai distributori, qualificazione come restrizione per oggetto, nozione di accordo e incidenza sul commercio intra-UE.

La questione giuridica

Se la fissazione verticale di prezzi minimi di rivendita integri automaticamente una restrizione della concorrenza per oggetto oppure richieda una verifica del suo grado di dannosità; se, ai fini dell'articolo 101 TFUE, sussista un accordo quando il fornitore impone tali prezzi e i distributori li rispettano; se la prova dell'accordo debba essere necessariamente diretta o possa essere anche indiziaria; e se un’intesa applicata alla quasi totalità del territorio nazionale possa incidere sul commercio tra Stati membri.

Principio di diritto

La Corte afferma che un accordo verticale di fissazione di prezzi minimi di rivendita può essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto solo dopo una valutazione concreta del suo contenuto, dei suoi obiettivi e del contesto economico e giuridico, per verificare se presenti un grado sufficiente di dannosità; il fatto che sia una restrizione fondamentale ai fini dei regolamenti di esenzione non basta di per sé. Inoltre, sussiste un accordo ai sensi dell'articolo 101 TFUE quando l’imposizione del prezzo da parte del fornitore e il rispetto da parte dei distributori esprimono una volontà comune, desumibile sia dal contratto sia dal comportamento delle parti, e tale accordo può essere provato anche con indizi oggettivi e concordanti. Infine, la copertura della quasi totalità del territorio di uno Stato membro non esclude, di per sé, un pregiudizio al commercio tra Stati membri.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 2790/1999
  • Regolamento (UE) n. 330/2010
  • Articolo 4, lettera a), regolamento (UE) n. 330/2010
  • Articolo 4, lettera a), regolamento (CE) n. 2790/1999
  • Articolo 2, regolamento (UE) n. 330/2010
  • Articolo 2, regolamento (CE) n. 2790/1999

Rinvio pregiudiziale su prezzi minimi di rivendita e art. 101 TFUE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Relação de Lisboa in una controversia tra Super Bock Bebidas SA, AN e BQ, da un lato, e l’Autoridade da Concorrência, dall’altro, concernente un’ammenda per presunta intesa verticale sui prezzi di rivendita. Il caso attiene alla distribuzione di bevande nel canale HoReCa in Portogallo e all’imposizione, da parte del fornitore, di prezzi minimi di rivendita ai distributori indipendenti.

Fatti e procedimento principale

Secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, Super Bock avrebbe trasmesso regolarmente ai distributori listini con prezzi minimi di rivendita e margini di distribuzione, accompagnati da controlli, richieste di comunicazione dei dati di vendita e possibili ritorsioni in caso di mancato rispetto. L’autorità portoghese ha ritenuto che tale comportamento integrasse un’infrazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), NRGC e dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE, irrogando ammende; la decisione è stata confermata in primo grado e impugnata in appello.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 101 TFUE;
  • l’articolo 267 TFUE;
  • il regolamento (CE) n. 2790/1999;
  • il regolamento (UE) n. 330/2010.

Quanto ai regolamenti verticali, il considerando 10 esclude dal beneficio dell’esenzione per categoria le restrizioni fondamentali, tra cui l’imposizione di un prezzo fisso o minimo di rivendita; l’articolo 4, lettera a), di entrambi i regolamenti contiene tale esclusione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se la fissazione verticale di prezzi minimi sia di per sé una restrizione per oggetto;
  • se l’elemento dell’"accordo" richieda una prova diretta dell’effettiva applicazione dei prezzi;
  • se una serie di indizi fattuali basti per accertare l’accordo;
  • se un’intesa sui prezzi minimi sia automaticamente sufficientemente dannosa ai sensi dell’articolo 101 TFUE;
  • se un accordo che copre quasi tutto il territorio nazionale possa incidere sugli scambi tra Stati membri.

Ragionamento della Corte: restrizione della concorrenza per oggetto

La Corte ricorda che la nozione di restrizione "per oggetto" va interpretata restrittivamente e richiede che l’accordo presenti, di per sé, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza. Anche gli accordi verticali possono, in determinate circostanze, ricadere in tale categoria, ma ciò non vale automaticamente per tutte le ipotesi di prezzi minimi di rivendita.

Per stabilire se sussista una restrizione per oggetto, il giudice nazionale deve considerare:

  • il tenore delle clausole;
  • gli obiettivi perseguiti;
  • il contesto economico e giuridico;
  • la natura dei prodotti e il funzionamento del mercato;
  • eventuali effetti pro-competitivi specifici e provati, se idonei a far sorgere dubbi sulla sufficiente dannosità.

La Corte precisa inoltre che la qualificazione come "restrizione fondamentale" ai sensi dei regolamenti n. 2790/1999 e n. 330/2010 non equivale automaticamente a una restrizione per oggetto. Quei regolamenti servono solo a escludere talune restrizioni dall’esenzione per categoria; non risolvono la qualificazione ex articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Ragionamento della Corte: nozione di accordo

Per la Corte, sussiste un accordo quando fornitore e distributori esprimono una volontà comune di comportarsi sul mercato in un certo modo. Non basta una politica unilaterale del fornitore; tuttavia, un comportamento apparentemente unilaterale può integrare un accordo se i distributori lo accettano, anche tacitamente.

L’accordo può risultare:

  • dalle clausole del contratto di distribuzione, se contengono un invito esplicito a rispettare i prezzi minimi o autorizzano il fornitore a imporli;
  • dal comportamento delle parti, in particolare dall’assenso espresso o tacito dei distributori.

Nel caso concreto, la regolare trasmissione di listini, la richiesta di rispetto dei prezzi, la sorveglianza e le eventuali ritorsioni sono elementi che possono indicare un tentativo di imposizione; il fatto che i distributori abbiano in pratica seguito quei prezzi, o ne abbiano chiesto l’indicazione pur lamentandosene, può riflettere un loro assenso.

Prova dell’accordo

La Corte afferma che l’esistenza di un accordo non deve essere provata necessariamente con elementi diretti. In base al principio di effettività, la prova può derivare anche da indizi oggettivi e concordanti, purché consentano di dedurre l’esistenza dell’intesa in assenza di una spiegazione alternativa coerente.

Incidenza sul commercio tra Stati membri

La Corte ribadisce che un’intesa può pregiudicare il commercio tra Stati membri quando è idonea ad esercitare un’influenza, diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi, non insignificante. Il fatto che l’accordo si applichi soltanto alla quasi totalità del territorio di uno Stato membro non esclude tale possibilità.

Un’intesa che copre l’intero territorio nazionale tende, per sua natura, a rafforzare la compartimentazione del mercato; analogamente, anche una copertura quasi totale può avere effetti rilevanti, da valutare dal giudice nazionale nel contesto economico e giuridico concreto.

Dispositivo e principi affermati

La Corte conclude che:

  • la qualificazione di un’intesa verticale sui prezzi minimi di rivendita come restrizione per oggetto richiede una verifica concreta della sua dannosità;
  • l’accordo può risultare da una volontà comune, anche tacita, tra fornitore e distributori;
  • la prova può essere fornita anche per via indiziaria;
  • la copertura quasi nazionale non impedisce, di per sé, l’incidenza sugli scambi intra-UE.

La valutazione finale della sussistenza concreta dell’infrazione resta affidata al giudice del rinvio, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese verticaliprezzi di rivenditaprova nel processo antitrustcommercio tra stati membri

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.