Corte di giustizia, Sentenza C-444/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 giugno 2023. — Commissione europea contro Irlanda. — Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Regione biogeografica atlantica – Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1 – Mancata designazione di zone speciali di conservazione e mancata fissazione degli obiettivi di conservazione – Assenza o insufficienza di misure di conservazione. — Causa C-444/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie in larga misura il ricorso della Commissione contro l’Irlanda in materia Natura 2000. Accerta che l’Irlanda non ha tempestivamente designato 217 siti come zone speciali di conservazione, non ha fissato obiettivi di conservazione per 140 siti e non ha adottato misure di conservazione adeguate per i 423 siti interessati. Respinge invece la censura relativa a una pretesa prassi generale di misure insufficientemente precise, per difetto di prova sufficiente della loro rappresentatività per l’intera situazione contestata.
Inadempimento dell’Irlanda per mancata designazione di ZSC, mancata fissazione degli obiettivi di conservazione e insufficienza delle misure di conservazione per siti Natura 2000 della regione biogeografica atlantica.
La questione giuridica
Se l’Irlanda sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, per non aver designato come zone speciali di conservazione 217 siti di importanza comunitaria entro sei anni, per non aver fissato obiettivi di conservazione specifici per 140 siti e per non aver adottato misure di conservazione necessarie, complete, chiare e precise per i 423 siti di cui trattasi.
Principio di diritto
Uno Stato membro viola l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva habitat se non designa formalmente come zone speciali di conservazione i siti di importanza comunitaria entro il termine massimo di sei anni, e viola la stessa disposizione se non fissa obiettivi di conservazione specifici e dettagliati entro tale termine. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 1, impone misure di conservazione necessarie, complete, chiare e precise, conformi alle esigenze ecologiche di ciascun sito; un mero regime generale di protezione o misure parziali non bastano. Tuttavia, la Corte esclude che sia, di per sé, illecito adottare misure di conservazione prima della fissazione formale degli obiettivi, purché tali misure siano poi conformi a obiettivi successivamente definiti.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2013/17/UE
- Decisione 2004/813/CE
- Decisione 2008/23/CE
- Decisione 2009/96/CE
Mancata designazione, obiettivi di conservazione e misure di conservazione in Irlanda
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro l’Irlanda in relazione alla direttiva 92/43/CEE �abhabitat�bb. La controversia concerne 423 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica atlantica e l’adempimento degli obblighi di designazione come zone speciali di conservazione, di fissazione degli obiettivi di conservazione e di adozione delle misure di conservazione necessarie.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione aveva contestato all’Irlanda, in un primo momento con lettera di diffida e poi con parere motivato e parere motivato supplementare, la mancata attuazione degli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva habitat per una parte dei siti inseriti negli elenchi adottati con le decisioni 2004/813/CE, 2008/23/CE e 2009/96/CE. Il ricorso si fondava su tre censure: mancata designazione di 217 siti come ZSC, mancata fissazione di obiettivi di conservazione per 140 siti e mancata adozione di misure di conservazione necessarie per tutti i 423 siti.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, che istituisce la rete Natura 2000;
- l’articolo 4, paragrafo 4, che impone allo Stato membro di designare il sito come ZSC il pi�f9 rapidamente possibile e comunque entro sei anni dalla scelta del sito come SIC, stabilendo le priorit�e0;
- l’articolo 6, paragrafo 1, che impone di stabilire le misure di conservazione necessarie, eventualmente tramite piani di gestione e misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
- l’articolo 2, paragrafo 2, che fissa l’obiettivo di mantenimento o ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente.
Prima censura: mancata designazione delle zone speciali di conservazione
La Corte ricorda che la procedura di designazione si articola in quattro fasi e che la designazione formale come ZSC �e8 una fase necessaria del sistema di protezione. Respinge la tesi irlandese secondo cui la protezione riconosciuta ai �absiti candidati�bb sarebbe equivalente a quella delle ZSC: una disciplina interna, per quanto articolata, non pu�f2 sostituire l’obbligo specifico e formale previsto dal diritto dell’Unione. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui gli Stati membri non possono invocare difficolt�e0 interne, complessit�e0 procedurali o contenziosi con i proprietari per giustificare il ritardo.
Seconda censura: mancata fissazione degli obiettivi di conservazione
La Corte ribadisce che, pur non essendo testualmente menzionati all’articolo 4, paragrafo 4, gli obiettivi di conservazione sono logicamente presupposti dalla determinazione delle priorit�e0 di conservazione e devono quindi essere fissati entro il termine di sei anni. Solo obiettivi specifici e precisi possono qualificarsi come obiettivi di conservazione. Poich�e9 l’Irlanda ammetteva di non aver adottato obiettivi specifici per 140 siti entro la scadenza del termine fissato nel parere motivato supplementare, la Corte accerta l’inadempimento.
Terza censura: misure di conservazione necessarie
Quanto all’articolo 6, paragrafo 1, la Corte conferma che le misure di conservazione devono essere efficaci, complete, chiare e precise e devono essere stabilite e attuate nell’ambito delle ZSC. Il mero rinvio a un sistema di autorizzazioni preventive o a misure generali di tutela non �e8 sufficiente. Nel caso di specie, la Corte ritiene provato che l’Irlanda non aveva adottato misure di conservazione per 230 siti e non aveva adottato misure complete per 149 dei 193 siti residui per i quali alcune misure esistevano.
La Corte esclude, invece, che la sola circostanza di aver adottato misure prima della fissazione formale degli obiettivi comporti automaticamente una violazione: la Commissione non ha dimostrato che, per i 44 siti contestati sotto questo profilo, le misure fossero in concreto non conformi agli obiettivi successivamente fissati.
Prassi generale di misure insufficientemente precise
La Corte respinge la censura della Commissione fondata su una prassi costante e sistematica di misure troppo generiche. Pur riconoscendo che la Commissione pu�f2 dimostrare un inadempimento anche mediante una prassi generalizzata, ritiene che nel caso concreto non sia stato provato che gli esempi addotti - lagune costiere, torbiere di copertura e ostrica perlifera d’acqua dolce - fossero rappresentativi dell’intera situazione dei 423 siti. Manca quindi la prova richiesta per accertare una violazione generale e costante.
Dispositivo
La Corte accoglie il ricorso per tre profili: condanna l’Irlanda per mancata designazione di 217 siti come ZSC, per mancata fissazione di obiettivi di conservazione per 140 siti e per mancata adozione di misure di conservazione necessarie per i 423 siti di importanza comunitaria. Respinge il ricorso per il resto e condanna l’Irlanda alle spese, mentre la Repubblica federale di Germania sopporta le proprie.
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