Corte di giustizia, Sentenza C-108/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 29 giugno 2023. — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej contro C. Sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Ambito di applicazione – Aggregatore di servizi d’alloggio che acquista tali servizi per proprio conto e li rivende ad altri professionisti senza servizi supplementari. — Causa C-108/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio può applicarsi anche alla rivendita di soli servizi di alloggio, se acquistati in nome proprio da terzi e rivenduti a operatori economici. Non è necessario che tali servizi siano accompagnati da ulteriori prestazioni. La soluzione si fonda sulla lettera dell’articolo 306 della direttiva IVA e sulla finalità del regime, volta a evitare difficoltà applicative e di imposizione.
Applicabilità del regime speciale IVA delle agenzie di viaggio alla rivendita, in nome proprio, di soli servizi di alloggio acquistati da terzi senza prestazioni supplementari.
La questione giuridica
Se l’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio si applica a un soggetto passivo che acquista in nome proprio servizi di alloggio da altri soggetti passivi e li rivende ad altri operatori economici, quando tali operazioni non sono accompagnate da alcuna prestazione supplementare.
Principio di diritto
L’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che rientra nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio la prestazione di un soggetto passivo che, agendo in nome proprio, acquista da altri soggetti passivi servizi di alloggio e li rivende ad altri operatori economici, anche quando tali servizi non siano accompagnati da prestazioni supplementari. La Corte ribadisce che il regime speciale si applica ogniqualvolta ricorrano le condizioni sostanziali dell’articolo 306 e che la sola messa a disposizione di alloggio acquistato presso terzi è sufficiente, poiché l’esclusione di tali operazioni genererebbe complessità incompatibili con la ratio del regime.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 306 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 307 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 308 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 309 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 310 della direttiva 2006/112/CE
Applicabilità del regime speciale IVA alle agenzie di viaggio alla rivendita di servizi di alloggio
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE nel contesto dell’attività di una società che acquista servizi di alloggio presso terzi e li rivende, in nome proprio, ad altri operatori economici senza prestazioni supplementari.
Fatti e procedimento principale
C. sp. z o.o., soggetto passivo IVA polacco, opera come "aggregatore di servizi alberghieri". Essa offre ai propri clienti, che sono soggetti che esercitano un’attività commerciale, la possibilità di prenotare alloggi in alberghi e strutture analoghe situati in Polonia e all’estero.
- C. non dispone di strutture ricettive proprie.
- Acquista i servizi di alloggio in nome proprio e per proprio conto presso altri soggetti passivi IVA.
- Rivende poi tali servizi ai clienti, con un margine che copre le spese dell’operazione.
- Talvolta fornisce anche consulenza e assistenza organizzativa, ma il giudice del rinvio rileva che nella maggior parte dei casi offre solo il servizio di alloggio.
L’autorità tributaria polacca aveva negato l’applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio, ritenendo che un servizio di alloggio, da solo, non costituisse un "servizio di viaggio" ai sensi della normativa nazionale di recepimento. Il giudice nazionale di primo grado aveva invece accolto la tesi di C., applicando il regime speciale. Il ricorso è quindi giunto dinanzi al giudice del rinvio.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 306 della direttiva IVA consenta di applicare il regime speciale delle agenzie di viaggio a un soggetto passivo che:
- acquista servizi di alloggio da altri soggetti passivi;
- li rivende ad altri operatori economici in nome proprio;
- non li accompagna con servizi supplementari.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare gli articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE:
- articolo 306: applicazione del regime speciale alle agenzie di viaggio che agiscono in nome proprio e utilizzano cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi;
- articolo 307: qualificazione dell’operazione come prestazione unica;
- articolo 308: determinazione della base imponibile sul margine;
- articolo 309: disciplina delle operazioni effettuate fuori della Comunità;
- articolo 310: non detraibilità e non rimborsabilità dell’IVA a monte.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il regime speciale delle agenzie di viaggio costituisce una deroga al sistema comune dell’IVA e va quindi interpretato restrittivamente, ma solo nella misura necessaria a realizzarne la finalità. Tale finalità è quella di evitare le difficoltà pratiche derivanti dall’applicazione delle regole ordinarie su luogo di imposizione, base imponibile e detrazione, in presenza di prestazioni acquistate presso terzi.
Applicando questi criteri, la Corte osserva che C. soddisfa le condizioni sostanziali dell’articolo 306: agisce in nome proprio e utilizza prestazioni di servizi acquistate da altri soggetti passivi. Inoltre, la giurisprudenza già richiamata in materia di alloggio per vacanze aveva affermato che la sola messa a disposizione di un alloggio acquistato da terzi può rientrare nel regime speciale, anche senza prestazioni supplementari, perché l’importanza o l’assenza di ulteriori servizi non incide sulla qualificazione.
La Corte estende tale logica anche alla vendita di servizi di alloggio in alberghi e strutture analoghe, precisando che la diversa ubicazione geografica degli alloggi può, di per sé, generare le difficoltà pratiche che il regime speciale intende evitare.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 306 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che la prestazione di un soggetto passivo consistente nell’acquistare servizi di alloggio presso altri soggetti passivi e nel rivenderli ad altri operatori economici rientra nel regime speciale IVA applicabile alle agenzie di viaggio, anche se tali servizi non sono accompagnati da servizi supplementari.
Principio affermato
Ai fini del regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, non è necessario che la prestazione rivenduta sia un pacchetto complesso o comprenda ulteriori servizi: è sufficiente che il soggetto passivo agisca in nome proprio e rivenda, a margine, servizi di alloggio acquistati da terzi, poiché l’articolo 306 della direttiva IVA mira a semplificare la tassazione di operazioni organizzate mediante prestazioni di terzi e potenzialmente difficili da localizzare e valorizzare correttamente.
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