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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-543/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 giugno 2023. — Verband Sozialer Wettbewerb eV contro famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Direttiva 98/6/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “prezzo di vendita” – Prodotti venduti in contenitori a rendere – Normativa nazionale che impone l’indicazione dell’importo della cauzione separatamente rispetto al prezzo di vendita. — Causa C-543/21

Giurisprudenza europea62021CJ0543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la cauzione richiesta per bottiglie e vasetti a rendere non fa parte del "prezzo di vendita" ai sensi della direttiva 98/6/CE. Il consumatore paga infatti un importo che, in via normale, gli viene restituito al momento della riconsegna del contenitore. Di conseguenza, la sua indicazione separata è conforme agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dei prezzi perseguiti dalla direttiva.

Indicazione dei prezzi: la cauzione sui contenitori a rendere deve essere inclusa nel "prezzo di vendita" ai sensi della direttiva 98/6/CE?

La questione giuridica

Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE debba essere interpretato nel senso che la nozione di "prezzo di vendita" comprende l’importo della cauzione dovuta dal consumatore per l’acquisto di prodotti confezionati in bottiglie o vasetti a rendere; in subordine, se gli Stati membri possano mantenere una regola nazionale che impone l’indicazione separata della cauzione ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/6/CE e/o alla luce della direttiva 2005/29/CE.

Principio di diritto

L’importo della cauzione dovuta dal consumatore per prodotti confezionati in contenitori a rendere non rientra nella nozione di "prezzo di vendita" di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE, perché non costituisce un onere definitivamente a carico del consumatore: è in linea di principio rimborsabile alla restituzione del contenitore. Ne consegue che la cauzione può essere indicata separatamente rispetto al prezzo del prodotto, senza dover essere integrata nel prezzo di vendita complessivo ai fini della direttiva 98/6/CE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/6/CE
  • Articolo 1 direttiva 98/6/CE
  • Articolo 2, lettera a), direttiva 98/6/CE
  • Articolo 3 direttiva 98/6/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 98/6/CE
  • Articolo 10 direttiva 98/6/CE
  • Direttiva 2005/29/CE

Indicazione della cauzione nei prodotti in contenitori a rendere

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra un’associazione di tutela della concorrenza e un operatore della distribuzione alimentare. Il nodo è se, ai fini della direttiva 98/6/CE sull’indicazione dei prezzi, la cauzione per bottiglie e vasetti a rendere debba essere compresa nel prezzo di vendita oppure possa essere esposta separatamente.

Fatti e procedimento principale

La famila aveva diffuso un volantino pubblicitario per bevande e yogurt venduti in contenitori riutilizzabili, indicando la cauzione con la formula separata "più ... euro di cauzione". Il VSW ha ritenuto la pubblicità illecita perché non mostrava un prezzo totale comprensivo della cauzione e ha chiesto la cessazione della condotta. Dopo una decisione favorevole al ricorrente in primo grado, il giudice d’appello ha riformato la decisione; il Bundesgerichtshof ha quindi investito la Corte di giustizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 98/6/CE, in specie l’articolo 1, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 4, paragrafo 1;
  • i considerando 2, 6 e 12 della direttiva 98/6/CE;
  • l’articolo 10 della direttiva 98/6/CE, evocato dal giudice del rinvio in relazione a possibili deroghe nazionali;
  • la direttiva 2005/29/CE, richiamata nella seconda questione pregiudiziale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se la cauzione sui contenitori a rendere rientri nella nozione di "prezzo di vendita";
  • in caso affermativo, se una normativa nazionale che impone l’indicazione separata della cauzione sia compatibile con la direttiva 98/6/CE e con il regime di armonizzazione derivante dalla direttiva 2005/29/CE.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dalla lettera dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE, secondo cui il "prezzo di vendita" è il prezzo finale per una unità o una determinata quantità del prodotto, comprensivo di IVA e di ogni altra imposta. La cauzione non può essere assimilata a un’imposta, poiché non genera entrate pubbliche e costituisce una prestazione corrispettiva.

La Corte precisa poi che il prezzo finale include gli elementi inevitabili e prevedibili del prezzo che sono obbligatoriamente a carico del consumatore. Tuttavia, la cauzione per un contenitore a rendere è in linea di principio rimborsabile: il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso alla restituzione del contenitore. Per tale ragione, essa non è un onere definitivamente a carico del consumatore e non può essere considerata un elemento del prezzo di vendita finale.

La Corte distingue questa situazione da quella esaminata nella sentenza Citroën Commerce, relativa a costi di consegna non rimborsabili, che invece restano definitivamente a carico del consumatore e quindi entrano nel prezzo di vendita.

Sul piano teleologico, la Corte valorizza gli obiettivi della direttiva 98/6/CE: informazione chiara, trasparente e univoca del consumatore e agevolazione del raffronto dei prezzi. Poiché alcuni prodotti sono soggetti a cauzione e altri no, e le cauzioni possono avere importi diversi, includerle nel prezzo di vendita rischierebbe di rendere i confronti meno affidabili. L’indicazione separata, invece, consente al consumatore medio di sommare facilmente prezzo e cauzione e di effettuare comunque il calcolo del costo totale al momento dell’acquisto.

Decisione

La Corte risponde alla prima questione nel senso che la nozione di "prezzo di vendita" dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE non include l’importo della cauzione dovuta per l’acquisto di prodotti confezionati in contenitori a rendere. Alla luce di questa risposta, la seconda questione non viene esaminata.

Principio affermato

La cauzione sui contenitori a rendere, essendo in principio rimborsabile alla restituzione del contenitore, non è un elemento del prezzo di vendita ai sensi della direttiva 98/6/CE e può quindi essere indicata separatamente rispetto al prezzo del prodotto, senza che ciò contrasti con gli obiettivi di trasparenza e comparabilità dei prezzi stabiliti dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriindicazione dei prezzipratiche commerciali slealiimballaggi a renderediritto della concorrenza

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