Cassazione Penale, Sentenza n. 15782/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, proposta personalmente dal D'Avola, avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila del 20/09/2022 che aveva accolto il reclamo del DAP e aveva annullato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell'8/7/2020. La vicenda disciplinare riguarda una sanzione (esclusione temporanea dalle attività comuni) inflitta per una condotta del giugno 2018 consistente nella battitura collettiva sul cancello blindato; il ricorrente chiedeva la cassazione dell'ordinanza che aveva dato ragione al DAP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente, senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dagli artt. 571 e 613 c.p.p. (modifiche introdotte dalla legge 23/06/2017 n.103). Per tale ragione non è stata esaminata la questione di merito sulle valutazioni disciplinari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regolamento esecutivo dell'ordinamento penitenziario, art. 77 comma 1 n. 4
In sede di merito la prima sezione aveva interpretato il concetto di "molestia" in senso ampio, includendo situazioni di fastidio, disagio, disturbo e turbamento della tranquillità della comunità penitenziaria, anche con impatto psichico; tuttavia la Cassazione non si è pronunciata sul merito nel provvedimento impugnato, avendo deciso per inammissibilità formale.
Codice di procedura penale, artt. 571 e 613 (modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Richiedono che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione da parte di tale difensore determina l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato tale somma in euro 3.000, tenendo conto delle ragioni dell'inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità: Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017
Precisazione giurisprudenziale che distingue la legittimazione sostanziale a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, confermando l'obbligo della rappresentanza tecnica qualificata per la proposizione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione devono essere proposti tramite difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; un ricorso depositato personalmente è inammissibile e può comportare condanne per spese e somme a titolo di ammende.
- Quando si impugnano provvedimenti in materia disciplinare penitenziaria è fondamentale curare tanto gli aspetti formali (rappresentanza tecnica, termini, requisiti processuali) quanto l'argomentazione di merito (dimostrazione dell'assenza di un concreto turbamento della quiete o dell'assenza di danno/interferenza con i servizi).
- Nelle contestazioni di condotte collettive (proteste, rumori) la nozione di "molestia" regolamentare può essere interpretata in senso ampio dalla giurisprudenza di merito, includendo anche disturbi psicologici e di relazione nella comunità penitenziaria; tuttavia la valutazione concreta richiede motivazione specifica e prova dell'impatto.
- Se si ottiene un rinvio dalla Corte di merito con indicazioni interpretative, il giudice di rinvio deve applicare e motivare l'applicazione di quei principi al caso concreto, documentando la valutazione della rilevanza disciplinare.
- Per evitare sanzioni procedurali e pecuniarie, prima di proporre ricorso in Cassazione verificare sempre la necessità e la presenza della firma di difensori iscritti all'albo speciale e, se necessario, nominare tempestivamente un difensore di cassazione.
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