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Sentenza

Sentenza n. 1093/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio di una nuova autorizzazione per il noleggio con conducente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore NCC)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota comunale con cui era stata respinta l’istanza di rilascio di una licenza per il noleggio con conducente, sul presupposto che l’art. 10-bis della legge n. 12/2019, di conversione del d.l. n. 135/2018, impedisse ai Comuni di rilasciare nuove autorizzazioni fino alla piena operatività del Registro Elettronico Nazionale Taxi e NCC. Ha chiesto l’annullamento dell’atto previa disapplicazione della disposizione normativa ostativa; in subordine, ha domandato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e ha sollevato una questione di legittimità costituzionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la nota comunale. Il Collegio ha rilevato che il registro nazionale previsto dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018 era stato istituito e che il decreto ministeriale n. 86/2020, che ne aveva sospeso l’operatività subordinandola all’adozione di ulteriori specifiche relative al foglio di servizio elettronico, era stato annullato dal TAR Lazio. Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2024, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 10-bis, comma 6, del medesimo decreto-legge, ravvisandovi un ostacolo irragionevole e sproporzionato all’iniziativa economica nel settore NCC e una chiusura del mercato con effetti protezionistici a favore del servizio taxi. Venuto meno il fondamento normativo del blocco, il diniego comunale è risultato illegittimo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 3, d.l. n. 135/2018, convertito in l. n. 12/2019

    registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente

    La disposizione ha previsto l’istituzione del registro nazionale, demandando a un decreto ministeriale la definizione delle specifiche tecniche di attuazione e delle modalità di registrazione.

  • art. 10-bis, comma 6, d.l. n. 135/2018, convertito in l. n. 12/2019

    fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3

    La previsione, che impediva il rilascio di nuove autorizzazioni NCC fino alla piena operatività del registro, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale perché costituiva un ostacolo irragionevole e sproporzionato all’iniziativa economica e al mercato del trasporto non di linea.

  • art. 49 T.F.U.E.

    La disposizione è stata richiamata dalla Corte costituzionale quale parametro interposto rispetto all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione alla libertà di stabilimento.

  • artt. 3, 41, comma 2, e 117, comma 1, Cost.

    La Corte costituzionale ha utilizzato tali parametri per dichiarare illegittimo il blocco normativo del rilascio di nuove autorizzazioni NCC.

  • decreto MIT n. 86/2020

    Il decreto aveva sospeso l’operatività del registro nazionale subordinandola all’adozione di specifiche relative al foglio di servizio elettronico; il TAR Lazio ne ha disposto l’annullamento.

Massime di principio

  • È illegittimo il diniego comunale di rilascio di una nuova autorizzazione per il noleggio con conducente fondato esclusivamente su una disposizione normativa che vieti il rilascio fino alla piena operatività di un registro nazionale, quando tale disposizione sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
  • Una misura normativa che sospenda indefinitamente l’accesso degli operatori NCC al mercato, subordinandolo a condizioni ulteriori non necessarie rispetto all’istituzione del registro nazionale, costituisce un ostacolo irragionevole e sproporzionato all’iniziativa economica e alla libertà di stabilimento.
  • L’annullamento dell’atto amministrativo presupposto che abbia illegittimamente sospeso l’operatività del registro nazionale elimina il fondamento del blocco delle autorizzazioni NCC, se il registro risulta altrimenti istituito e attivato senza ulteriori condizioni legittime.
  • L’amministrazione comunale non può negare il rilascio di una nuova autorizzazione NCC richiamando una moratoria normativa venuta meno per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione che la prevedeva.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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