Cassazione Civile, Ordinanza n. 20302/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società in liquidazione aveva impugnato un avviso di accertamento per TASI 2015. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché, a suo dire, mancava in atti la prova della data di ricevimento dell’atto impugnato, necessaria per verificare la tempestività dell’impugnazione entro il termine di 60 giorni. In cassazione la contribuente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo in sostanza l’erroneità della declaratoria di inammissibilità. La resistente ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte tributaria regionale avesse errato nel dichiarare direttamente l’inammissibilità per difetto di prova della notifica dell’atto impugnato, perché nel processo tributario la sanzione processuale dell’inammissibilità è prevista per il mancato deposito degli atti e documenti indicati dal primo comma dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non per quelli richiamati dal quarto comma. L’originale o la copia dell’atto impugnato, funzionale alla verifica della tempestività del ricorso, può essere prodotto anche successivamente o su impulso del giudice tramite i poteri istruttori di cui al quinto comma dell’art. 22. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina il termine per proporre ricorso avverso l’atto tributario; la tempestività va verificata in relazione alla data di notifica dell’atto impugnato.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
primo comma; quarto comma; quinto comma
la sanzione dell’inammissibilità opera solo per il mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma, non anche per quelli del quarto comma; l’atto impugnato può essere prodotto successivamente o richiesto dal giudice tramite i poteri di cui al quinto comma.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
il contraddittorio preventivo non è necessario per il rilievo d’ufficio di questioni di rito attinenti ai requisiti di ammissibilità della domanda rilevabili in ogni stato e grado del processo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per vizio processuale della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata produzione iniziale dell’atto impugnato con la prova della notificazione non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso, perché tale documentazione può essere depositata successivamente o acquisita su impulso del giudice.
- La sanzione dell’inammissibilità è prevista solo per l’omesso deposito degli atti e documenti espressamente richiesti dal primo comma dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non per quelli del quarto comma.
- La tempestività dell’impugnazione è questione rilevabile d’ufficio anche senza previo contraddittorio, quando attiene a un requisito di ammissibilità desumibile da norme processuali rilevabili in ogni stato e grado del giudizio.
- Se il giudice rileva d’ufficio un vizio processuale relativo alla tempestività o all’ammissibilità, deve comunque applicare correttamente la disciplina del deposito documentale e i poteri istruttori previsti dalla legge processuale tributaria.
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