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Sentenza

Sentenza n. 566/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esibizione dei documenti richiesti con istanza di accesso in data 13.8.2025;

Giustizia amministrativa202501195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, o comunque mancata ostensione, del parere legale pro veritate e degli eventuali ulteriori atti relativi alla legittimità dell'edificio di proprietà dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per ottenere l'esibizione del parere pro veritate redatto dall'avvocato incaricato dal Comune con determinazione n. 160/2024, relativo ai titoli edilizi e paesaggistici dell'edificio di loro proprietà, nonché degli eventuali ulteriori atti inerenti al fabbricato. Il Comune ha sostenuto di non essere tenuto a ostendere il parere, ritenendo che esso non fosse inserito in un procedimento amministrativo e sottintendendo che contenesse valutazioni strategico-difensive in vista di una possibile controversia. Il Collegio, esaminato riservatamente il parere, ha rilevato che esso contiene sia una ricostruzione dei titoli edilizi e paesaggistici e dello stato dell'immobile, sia considerazioni funzionali anche alla predisposizione di una possibile strategia processuale. I ricorrenti hanno quindi diritto all'accesso alle parti conoscitive e valutative collegate all'indagine amministrativa sulla possibile sanzione per abuso paesaggistico, ma non alle sezioni aventi contenuto strategico-difensivo.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente, nei limiti indicati in motivazione, l'azione di accesso e ha ordinato al Comune di Riomaggiore di consentire l'accesso al parere mediante esibizione ed estrazione di copia entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Sono state ritenute ostensibili la premessa, i §§ 1, 2.1, 2.2 e 4 e le conclusioni del parere, perché diretti a ricostruire la disciplina applicabile e a inquadrare lo stato dell'immobile. Sono state invece sottratte all'accesso le sezioni §§ 2.3, 2.4 e 3, poiché contenenti considerazioni funzionali anche a un'eventuale strategia processuale e quindi riconducibili alla tutela del diritto di difesa dell'amministrazione. Il Collegio ha escluso che l'accessibilità fosse impedita dalla natura interlocutoria del parere o dalla mancata pendenza di uno specifico procedimento amministrativo, evidenziando la correlazione con l'indagine comunale finalizzata alla possibile irrogazione di una sanzione per abuso paesaggistico e la rilevanza dell'art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990, che comprende anche documenti interni o non relativi a uno specifico procedimento concernenti attività di pubblico interesse. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso del contributo unificato ai ricorrenti a carico del Comune soccombente.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 116 c.p.a. e, al comma 4, dispone l'ordine di esibizione.

    La disposizione consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esibizione del documento richiesto nell'ambito del giudizio in materia di accesso.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il testo richiama il consolidato orientamento sugli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

    Le consulenze legali e tecniche con contenuto strategico-difensivo, predisposte in funzione di un contenzioso pendente o potenziale, sono sottratte all'accesso; sono invece accessibili i pareri e le perizie correlati a un procedimento amministrativo e collegati, anche sostanzialmente, a un provvedimento.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    atti "interni o non relativi ad uno specifico procedimento…concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"

    La nozione di documento amministrativo accessibile comprende anche atti interni o non inseriti in uno specifico procedimento, purché concernenti attività di pubblico interesse.

Massime di principio

  • Un parere legale amministrativo è accessibile nelle parti che ricostruiscono la disciplina applicabile, esaminano i titoli e accertano lo stato di fatto o di diritto dell'immobile, quando tali contenuti siano collegati all'attività istruttoria dell'amministrazione e alla possibile adozione di un provvedimento.
  • Le sole parti di un parere legale che contengono valutazioni strategico-difensive predisposte in funzione di un contenzioso pendente o potenziale possono essere sottratte all'accesso per tutelare il diritto di difesa dell'amministrazione.
  • La mancata pendenza di uno specifico procedimento amministrativo e la natura interlocutoria del parere non escludono, di per sé, l'accessibilità del documento quando esso sia concretamente correlato a un'indagine amministrativa finalizzata all'eventuale esercizio del potere sanzionatorio.
  • L'accesso deve essere consentito in forma parziale quando le parti conoscitive e amministrative del documento sono separabili dalle sezioni contenenti la strategia processuale dell'amministrazione.
  • La nozione di documento amministrativo accessibile comprende anche atti interni o non relativi a uno specifico procedimento, se concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggistica
RamiAccesso e trasparenzaEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicitàDifetto di istruttoria

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