Cassazione Penale, Ordinanza n. 04020/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Matera alla pena di sei mesi di reclusione per minaccia aggravata e porto di pistola ex art. 4 L. 110/1975. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere considerata di minima offensività. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., contestando la valutazione di gravità del fatto, modalità della condotta e assenza di ravvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo l'esclusione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando la minaccia con arma puntata ad altezza d'uomo e la non lieve entità della condotta; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità per il porto abusivo di arma impropria impedisce la declaratoria di particolare tenuità. Ha ritenuto parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era ampia e coerente, fondata su modalità dell'azione, gravità dell'episodio e mancanza di ravvedimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito evidenzia una condotta non lieve, nel caso concreto valorizzata per la minaccia con arma puntata ad altezza d'uomo e per l'assenza di profili che consentano di riconoscere la non punibilità.
art. 4, comma 3, L. 110/1975
Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità per il porto abusivo di arma impropria impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
art. 606 c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto della motivazione con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nella sentenza; nel caso concreto la motivazione di appello è stata ritenuta immune da tale vizio.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata su modalità dell'azione, gravità del fatto e assenza di ravvedimento dell'imputato.
art. 4 L. 110/1975
La sentenza richiama il porto di una pistola quale componente della condotta criminosa contestata.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta, per modalità esecutive e gravità concreta, risulti incompatibile con un giudizio di minima offensività, specie se la minaccia è compiuta puntando un'arma ad altezza d'uomo.
- Il mancato riconoscimento di una attenuante specificamente collegata alla lieve entità del fatto può rappresentare un ostacolo logico-giuridico al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità, quando le due valutazioni si fondano sugli stessi elementi di gravità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito richiama elementi sintomatici rilevanti quali modalità dell'azione, gravità dell'episodio e assenza di ravvedimento, senza necessità di una confutazione analitica di tutte le deduzioni difensive.
- In cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un effettivo scarto rispetto alle massime di अनुभवienza o alle altre affermazioni del provvedimento; non basta la mera richiesta di una diversa lettura del fatto.
- Quando il ricorso non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, i motivi sono manifestamente infondati e conducono alla declaratoria di inammissibilità.
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