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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05552/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007, emessi dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società in accomandita semplice operante nel commercio di autoveicoli e dei suoi soci, sulla base di un processo verbale di constatazione del 19 novembre 2010. L’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, asseritamente realizzate con il coinvolgimento di soggetti fittizi riconducibili a un determinato intermediario. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, ritenendo indetraibile l’IVA per una parte dell’importo, mentre la CTR aveva accolto l’appello principale dei contribuenti e respinto quello incidentale dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, 109 TUIR, 2697 e 2729 c.c., perché la CTR avrebbe ritenuto sufficienti, per escludere la pretesa erariale, elementi meramente documentali indicati dalla parte privata (assegni, prezzi di acquisto e di vendita delle autovetture); 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la CTR apoditticamente affermato che l’Agenzia avesse opposto solo elementi indiziari privi di concreti aspetti probatori; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 D.Lgs. n. 36 del 1992, per motivazione apparente a fronte di plurimi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti a sostegno dell’inesistenza soggettiva delle operazioni. Nel corso del giudizio è intervenuta una definizione agevolata ex L. n. 197 del 2022, limitatamente ad alcune posizioni, ma il giudizio è stato comunque trattato sul ricorso proposto dall’Agenzia. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, riqualificando il vizio dedotto e rilevando che la CTR aveva del tutto omesso di vagliare il compendio indiziario allegato dall’Ufficio per dimostrare la fittizietà soggettiva delle operazioni, in contrasto con i principi in tema di prova presuntiva nelle frodi IVA. Sono stati quindi assorbiti gli altri due motivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza della CTR Sicilia e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia per un nuovo esame, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese di legittimità. La decisione si fonda sull’erronea impostazione della sentenza d’appello, che aveva valorizzato solo gli elementi addotti dai contribuenti senza confrontarsi con gli indizi, specifici e plurimi, allegati dall’Ufficio per sostenere l’inesistenza soggettiva delle operazioni e la partecipazione consapevole della contribuente a una frode IVA.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come norma del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte riqualifica il mezzo in base al contenuto sostanziale della censura.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    viene evocato per il dedotto vizio motivazionale, poi assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare la motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 36 D.Lgs. n. 36 del 1992

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della CTR.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per contestare la detrazione IVA in relazione a fatture asseritamente riferite a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base normativa della prova presuntiva dell’inesistenza soggettiva delle operazioni ai fini IVA.

  • art. 109 TUIR

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella gestione fiscale delle operazioni contestate.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nella contestazione fiscale.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova per presunzioni e la valorizzazione di indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 1, commi 186 e segg., L. n. 197 del 2022

    richiamato per la definizione agevolata della lite pendente, intervenuta su alcune posizioni.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi, specifici e convergenti idonei a dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario di partecipare a un’evasione IVA.
  • Il giudice di merito non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla regolarità formale della documentazione del contribuente, ma deve confrontarsi in modo effettivo con il compendio indiziario dedotto dall’Ufficio e valutarne la gravità, precisione e concordanza.
  • L’erronea intestazione del motivo di ricorso per cassazione non comporta inammissibilità quando dal suo contenuto sia chiaramente individuabile il vizio denunciato, dovendosi privilegiare la sostanza della censura rispetto alla forma.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per violazione dei principi sulla prova delle operazioni soggettivamente inesistenti, restano assorbiti i motivi subordinati relativi al vizio motivazionale e alla pretesa motivazione apparente.
  • In materia di IVA, la prova dell’inesistenza soggettiva può essere fornita anche mediante un quadro indiziario complessivo che evidenzi l’assenza di struttura operativa, di mezzi, di sede effettiva, di adempimenti fiscali e di coerente flusso commerciale del soggetto interposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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