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Ordinanza

Ordinanza n. 2785/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che i profili di pregiudizio allegati dagli appellanti non possedessero i requisiti della gravità e dell’irreparabilità necessari per sospendere l’efficacia della sentenza impugnata. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. I, n. 398/2026, che aveva accolto il ricorso per motivi aggiunti di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organizzazione sindacale)

La controversia

I Ministeri hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana n. 398/2026 e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Nel testo dell’ordinanza non sono specificati i motivi di merito dell’appello; sono invece indicati i pregiudizi che gli appellanti hanno allegato a sostegno della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata è stata respinta poiché il pregiudizio allegato non è risultato grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di primo grado in appello richiede che il pregiudizio allegato dalla parte appellante presenti carattere di gravità e irreparabilità; in mancanza di tali requisiti, l’istanza deve essere respinta.
  • Il rigetto della domanda cautelare in appello per insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile non comporta, di per sé, una decisione sul merito dei motivi di appello.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando la peculiarità della fattispecie giustifica la deroga alla regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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