Ordinanza n. 2785/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che i profili di pregiudizio allegati dagli appellanti non possedessero i requisiti della gravità e dell’irreparabilità necessari per sospendere l’efficacia della sentenza impugnata. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. I, n. 398/2026, che aveva accolto il ricorso per motivi aggiunti di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (organizzazione sindacale)
La controversia
I Ministeri hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana n. 398/2026 e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Nel testo dell’ordinanza non sono specificati i motivi di merito dell’appello; sono invece indicati i pregiudizi che gli appellanti hanno allegato a sostegno della domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata è stata respinta poiché il pregiudizio allegato non è risultato grave e irreparabile.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di primo grado in appello richiede che il pregiudizio allegato dalla parte appellante presenti carattere di gravità e irreparabilità; in mancanza di tali requisiti, l’istanza deve essere respinta.
- Il rigetto della domanda cautelare in appello per insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile non comporta, di per sé, una decisione sul merito dei motivi di appello.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando la peculiarità della fattispecie giustifica la deroga alla regola della soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →