Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40364/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla difesa dell'imputato avverso la sentenza di condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) pronunciata in riforma dall'appello. Due motivi: (1) violazione di legge e vizio della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale, pur avendo rinnovato l'istruttoria, non avrebbe esercitato la "motivazione rafforzata" necessaria per ribaltare l'assoluzione; (2) violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata concessione, da parte del giudice d'appello, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna (richieste dalla difesa in via subordinata in primo grado), senza argomentare il diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato respinto: la Corte d'appello ha fornito una motivazione rafforzata, descrivendo i risultati probatori che dimostrano un'attività decettiva dell'imputato e non un mero inadempimento civilistico. Il secondo motivo è stato accolto: essendo emerso dagli atti che la difesa aveva chiesto, in sede di prime conclusioni, la concessione in via subordinata della sospensione condizionale della pena e della non menzione, il giudice d'appello aveva l'onere di valutare e motivare il diniego. La Cassazione, avvalendosi dell'art. 623, lett. l) c.p.p., ha verificato in atti i requisiti e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego dei benefici, concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile per il presente grado, ritenendo che la parte civile non abbia fornito un contributo argomentativo idoneo.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa; utilizzata per qualificare il fatto ascritto all'imputato e come riferimento sostanziale alla responsabilità penale confermata in appello.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; il giudice di appello era tenuto a valutare la concedibilità del beneficio se richiesto in primo grado e, in caso di omessa motivazione sul diniego, la Cassazione può esaminare gli atti per verificarne la sussistenza.

  • art. 175 cod. pen.

    Regola la non menzione della condanna nel certificato penale; la Corte ha ritenuto che, se la richiesta era stata tempestivamente formulata e gli elementi in atti consentono la valutazione favorevole, la Cassazione possa disporre la non menzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Individua i criteri per la determinazione della pena e le circostanze attenuanti; la Corte territoriale aveva utilizzato gli indici di quest'articolo per valutare la concedibilità dei benefici, valutazioni che la Cassazione ha potuto apprezzare per concedere i benefici richiesti.

  • art. 623, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando il vizio è limitato alla mancata motivazione sul diniego di benefici, di verificare direttamente dagli atti la sussistenza dei presupposti per concederli e di pronunciarsi senza rinviare il processo in grado di merito.

  • art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 (convertito e successive modifiche) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Normativa richiamata per disciplinare le forme di esame del ricorso applicabili (trattazione scritta e procedure connesse); la Corte ha esaminato il ricorso con le forme previste da tali disposizioni.

Massime di principio

  • Per sovvertire un'assoluzione è necessaria una motivazione rafforzata: la Corte d'appello deve indicare in dettaglio i nuovi elementi probatori che giustificano la riforma della decisione di merito.
  • Se in primo grado la difesa ha formulato, anche in via subordinata, richieste di benefici (es. sospensione condizionale della pena, non menzione della condanna), il giudice d'appello, una volta pronunciata la condanna, ha l'obbligo di valutare e motivare l'accoglimento o il rifiuto di tali benefici; l'omessa motivazione è motivo di cassazione.
  • In caso di omissione motivazionale limitata al diniego di benefici richiesti, la Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 623 lett. l) c.p.p., verificare dagli atti la sussistenza dei presupposti e concedere i benefici senza rinviare il processo.
  • La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione solo se ha effettivamente contribuito con attività scritta o memorie che abbiano fornito un utile apporto alla decisione; mere conclusioni prive di argomentazione non sono sufficienti.
  • Le questioni procedurali o normative connesse all'esame scritto del ricorso (es. forme di trattazione per via telematica o scritta) devono essere osservate ma non incidono sulla possibilità di valutare, in sede di legittimità, l'ammissibilità e i profili di diritto relativi ai benefici penitenziari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.