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Sentenza

Sentenza n. 4567/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 5710/2025 emessa in data 19 dicembre 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato a pagare € 4.181,36 per ferie non godute, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano n. 3329/2025 dell'11 luglio 2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 4.181,36 a titolo di indennità per ferie non godute relative agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali ed eventuale differenza dovuta per rivalutazione monetaria. Ha dedotto il mancato pagamento e chiesto anche la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: ha rilevato che l'inadempimento non era contestato, che la sentenza da eseguire era passata in giudicato e che risultava notificata al Ministero il 22 dicembre 2025; ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente il termine, il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, interverrà su istanza del creditore e dovrà eseguire l'incarico nei successivi 60 giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Ha escluso un compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha respinto la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità degli importi, la misura avrebbe avuto consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    L'azione di ottemperanza è ammissibile, nel caso in esame, essendo la sentenza passata in giudicato e notificata all'amministrazione rimasta inadempiente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR ha ritenuto rispettate le condizioni poste dalla disciplina per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Per quanto riguarda infine la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., ritiene il Collegio che la stessa non possa essere accolta in quanto, considerata l’esiguità degli importi, tale condanna, per non essere considerata manifestamente iniqua, dovrebbe avere consistenza meramente simbolica.

    La misura coercitiva richiesta può essere negata quando, avuto riguardo all'esiguità delle somme coinvolte, dovrebbe avere un importo meramente simbolico e risulterebbe quindi manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L'ottemperanza è fondata quando il giudicato da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e quest'ultima è rimasta inadempiente, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, chiamato a intervenire, su istanza del creditore, dopo l'inutile decorso del termine.
  • La condanna prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, in ragione dell'esiguità degli importi, dovrebbe avere consistenza meramente simbolica e sarebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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