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Sentenza

Sentenza n. 127/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento della D.G.R. n. 1587 del 06.11.2023 con cui è stato disposto il commissariamento dell''ATC AN2, avente ad oggetto Nomina Commissario ad acta per la ricostruzione degli organi sociali dell’Ambito Territoriale di Caccia AN2”, del relativo documento istruttorio e di tutti i pareri resi dagli organi competenti£

Giustizia amministrativa202400035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta regionale delle Marche di commissariamento dell’Ambito Territoriale di Caccia AN2 e nomina del commissario ad acta per la ricostituzione degli organi sociali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della deliberazione regionale di commissariamento dell’ATC AN2, del relativo documento istruttorio e dei pareri acquisiti. Nel corso del giudizio hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando l’insediamento delle nuove cariche direttive, la previa ricostituzione dell’assemblea dell’ATC e l’attuazione delle direttive regionali impartite durante il commissariamento, nonché la decadenza del commissario ad acta. Le altre parti costituite e gli intervenienti ad opponendum hanno aderito alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo tuttavia la condanna dei ricorrenti alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricostituzione degli organi dell’ATC AN2 e la conclusione della procedura di commissariamento hanno eliminato ogni utilità concreta conseguibile mediante l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di giudizio, ritenendo che la natura della procedura e la sua conclusione giustificassero tale regolazione.

Massime di principio

  • Il ricorso di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, la situazione amministrativa oggetto della controversia si sia definitivamente modificata in modo tale da escludere ogni utilità concreta e attuale derivante dall’annullamento dell’atto impugnato.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente e condivisa dalle altre parti consente al giudice amministrativo di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto amministrativo.
  • La conclusione della procedura di commissariamento mediante la ricostituzione degli organi dell’ente può determinare il venir meno dell’interesse all’annullamento del provvedimento di commissariamento.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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