Cassazione Penale, Sentenza n. 36417/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva assolto la Grillo dal reato di minaccia nei confronti della Cucinotta. La ricorrente denunciava violazioni di norme processuali (artt. 125, 530, 533, 546 c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, contestando la valutazione di inattendibilità della persona offesa e dei testi, nonché sollevava un'incostituzionalità delle norme che rendono inammissibili i ricorsi per vizi di motivazione (art. 39-bis d.lgs. 274/2000 e art. 606, comma 2-bis, c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità delle norme che limitano le censure per vizi di motivazione nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace e ha confermato che la valutazione sulla credibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni, che non risultano nel caso. Ha inoltre escluso l'ammissione di nuova documentazione non prodotta nei precedenti gradi. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La Corte applica il comma 2-bis disponendo l'inammissibilità delle censure relative a vizi della motivazione nelle sentenze di appello rese per reati di competenza del Giudice di Pace, salvo i motivi tassativi indicati dall'art. 606 (lett. a), b), c)). La regola si applica anche al ricorso proposto dalla parte civile.
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Norma richiamata insieme all'art. 606 c.p.p. per escludere la ricorribilità per vizi di motivazione nei procedimenti del Giudice di Pace; utilizzata per fondare l'inammissibilità del ricorso.
artt. 125, 530, 533, 546 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente come basi di censura (sulla motivazione e sulla valutazione della prova), ma la Corte ha ritenuto che le deduzioni concernessero valutazioni di fatto o vizi di motivazione non convertibili in motivi di cassazione alla luce dei limiti di cui a art. 606 c.p.p.
art. 192 c.p.p.
Norma sulle regole di valutazione della prova: la Corte sottolinea che contestazioni sulla corretta applicazione di tali regole sono, di regola, questioni di merito non sindacabili in cassazione se non si assume l'esistenza di manifeste contraddizioni.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata limitatamente alla forma del ricorso (contenuto minimo richiesto); la Corte ricorda i limiti formali e sostanziali della motivazione in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) nei confronti del ricorrente per inammissibilità del ricorso.
art. 3, art. 24, art. 111 Cost.
I principi costituzionali evocati dal ricorrente sono stati esaminati e ritenuti non violati: la Corte afferma che il legislatore può ragionevolmente modulare l'accesso alla cassazione per tipologie diverse di procedimento e che il diritto alla cassazione resta garantito nei limiti indicati dalla Costituzione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace le censure fondate su vizi della motivazione sono, di regola, inammissibili in Cassazione per effetto di art. 606 c.p.p., comma 2-bis, e art. 39-bis d.lgs. 274/2000.
- La limitazione all'impugnazione per motivi di merito vale anche quando il ricorso è proposto dalla parte civile: le stesse regole si applicano simmetricamente alle parti civili.
- Le questioni di credibilità e la valutazione delle prove costituiscono accertamenti di fatto riservati ai giudici di merito e non sono riesaminabili in sede di legittimità salvo l'esistenza di manifeste contraddizioni nella motivazione.
- Le eccezioni di incostituzionalità delle norme che limitano l'accesso alla Cassazione raramente avranno successo quando il legislatore ha adottato una modulazione ragionevole dell'impugnabilità, soprattutto in procedimenti di minore entità.
- Non è possibile produrre in Cassazione nuova documentazione finalizzata a una rivalutazione di merito; i documenti non prodotti nei gradi precedenti sono ammissibili solo in casi molto limitati e previa motivazione della loro "novità".
- Chi impugna in Cassazione deve strutturare i motivi come veri e propri profili di illegalità o di vizio processuale rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c); le doglianze meramente critiche sulla motivazione espongono al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e sanzioni.
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