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Sentenza

Sentenza n. 357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione prima, n. 38 del 27 gennaio 2025, resa tra le parti, concernete l’accesso agli atti relativi alle dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione di ispezioni effettuate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo.

Giustizia amministrativa202503587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso contro il diniego di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori durante le ispezioni dell’Ispettorato del Lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva chiesto, ai sensi della legge n. 241/1990, copia delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accessi ispettivi dai quali erano scaturiti verbali unici di accertamento e notificazione relativi a numerose violazioni. L’Ispettorato aveva negato l’accesso. Il TAR aveva ritenuto la documentazione sottratta all’accesso perché formata nell’ambito dell’attività ispettiva e aveva escluso sia un interesse specifico e giuridicamente rilevante sia un interesse difensivo, anche in ragione della mancata impugnazione dei verbali ispettivi. In appello, l’impresa ha sostenuto che la conoscenza delle dichiarazioni fosse necessaria per contestare le irregolarità rilevate, che non esistesse un divieto assoluto e generalizzato di accesso agli atti istruttori, che i lavoratori non fossero più alle sue dipendenze e quindi non sussistesse un rischio di ritorsioni, nonché che l’Ispettorato avesse violato il principio di parità di trattamento, avendo in altra occasione accolto parzialmente un’istanza analoga.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto assorbente l’assenza di un interesse specifico e giuridicamente rilevante all’ostensione. Dal verbale unico di accertamento risultavano già i nominativi dei dipendenti interessati e l’indicazione completa delle irregolarità contestate, sicché non emergeva la necessità concreta di acquisire le dichiarazioni. L’interesse difensivo è stato escluso perché l’impresa non aveva tempestivamente impugnato i verbali ispettivi e, secondo il giudice, era ormai impossibile adottare iniziative giudiziali utili per tutelare la posizione dedotta. La successiva eventuale opposizione a un’ordinanza-ingiunzione non era idonea a fondare l’accesso: l’ordinanza era meramente eventuale e il momento dell’esercizio del potere di disposizione ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 124/2004 è ontologicamente distinto da quello della successiva sanzione; la mancata impugnazione del verbale preclude la rimessione in discussione del suo contenuto nella fase sanzionatoria. Il giudice ha inoltre chiarito che, nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione può dedurre anche ragioni ostative diverse da quelle indicate nel diniego, poiché il giudizio è diretto ad accertare l’esistenza del titolo all’accesso. L’eventuale precedente comportamento favorevole dell’amministrazione nei confronti di altri lavoratori non poteva far sorgere, da solo, un interesse qualificato inesistente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • l. 7 agosto 1990, n. 241

    Disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo giudizio; il giudice deve verificare in concreto la sussistenza del titolo all’ostensione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda il preavviso di diniego; la mancata indicazione nel preavviso di una specifica ragione ostativa non impedisce all’amministrazione di dedurla nel giudizio sull’accesso, nel quale il giudice accerta autonomamente la sussistenza del diritto.

  • art. 14 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124

    Disciplina il potere di disposizione dell’Ispettorato del Lavoro e la successiva eventuale irrogazione della sanzione in caso di mancata ottemperanza; il verbale ispettivo e la successiva ordinanza-ingiunzione appartengono a fasi ontologicamente distinte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso il giudice accerta direttamente la sussistenza del titolo all’ostensione nella situazione concreta, senza essere vincolato alle sole ragioni indicate dall’amministrazione nel provvedimento di diniego; l’amministrazione può dedurre in giudizio ulteriori ragioni ostative e il giudice può negare l’accesso per motivi diversi da quelli espressi nell’atto.
  • L’accesso difensivo richiede la prova di un nesso di strumentalità necessario, concreto e attuale tra i documenti richiesti e la tutela di una specifica situazione giuridica; il generico richiamo a esigenze probatorie o difensive non è sufficiente.
  • Quando il richiedente non abbia tempestivamente impugnato i verbali ispettivi e non possa più promuovere iniziative giudiziali utili per contestarli, viene meno l’interesse difensivo concreto e attuale all’accesso alle dichiarazioni raccolte durante l’ispezione.
  • La mera eventualità di una futura ordinanza-ingiunzione non fonda un interesse attuale all’accesso, soprattutto quando il potere sanzionatorio successivo è distinto dal potere ispettivo e la mancata impugnazione del verbale preclude di rimetterne in discussione il contenuto nella successiva opposizione alla sanzione.
  • L’eventuale disparità o contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione in precedenti casi analoghi non può, da sola, creare un interesse qualificato all’accesso che non sussista in concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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