Sentenza del 16/06/2021 n. 16957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a plusvalenze da vendita di cinque unità immobiliari (2004) contestate dall'Ufficio come dichiarate a valori palesemente inferiori rispetto alle quotazioni OMI; i contribuenti denunciavano carenza di motivazione e omissione di documentazione istruttoria ("riviste specializzate" e stime) negli atti impositivi e contestavano l'uso esclusivo delle quotazioni OMI come base dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto gli ottavo e nono motivi, ritenendo che la CTR avesse fondato la decisione in via assorbente sulle sole tabelle OMI senza valutare la sussistenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame, con precisazione del principio di diritto secondo cui le quotazioni OMI, dopo la modifica normativa del 2009, hanno valore di presunzione semplice e non possono costituire da sole prova dell'esistenza di maggiori corrispettivi; se impiegate devono essere combinate con altri elementi istruttori idonei a formare presunzioni gravi, precise e concordanti (salvo che vi sia un unico elemento indiziario, di per sé grave e preciso). La Corte ha assorbito gli altri motivi.
Norme richiamate
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv. in L. n. 248 del 2006
Introdusse la presunzione legale (relativa) del valore normale degli immobili desumibile dalle quotazioni OMI ai fini della determinazione del corrispettivo di cessione; poi superata da successive modifiche.
L. n. 244 del 2007
Previsione che, con efficacia per atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, considerava le presunzioni introdotte dal decreto 2006 come presunzioni semplici (ossia riducendo il valore probatorio della presunzione legale per atti anteriori).
L. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008)
Soppresse la presunzione legale introdotta dal 2006, reintegrando il regime anteriore: le quotazioni OMI sono presunzioni semplici e non possono, da sole, costituire prova del maggior corrispettivo; occorrono presunzioni semplici 'gravi, precise e concordanti'.
D.P.R. n. 600 del 1973
art. 39, comma 1, lett. d
Norma ricondotta al principio che per desumere attività non dichiarate possono essere utilizzate anche presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; la Corte ne richiama l'obbligo probatorio nel contesto delle quotazioni OMI.
D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamata nelle censure relative all'obbligo di allegazione e conoscibilità della documentazione istruttoria su cui si fonda l'atto di accertamento; i giudici di merito devono valutare se la documentazione è stata resa disponibile al contribuente.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
art. 7; art. 1, comma 2 (richiamati)
Riferiti ai diritti del contribuente in ordine alla conoscenza degli atti e degli elementi su cui si fonda l'accertamento; la Corte ha rimarcato l'esigenza di motivazione e di accessibilità dei dati istruttori.
D.P.R. n. 633 del 1972
art. 54; art. 56, comma 4
Richiamati in relazione al valore probatorio delle quotazioni OMI e agli obblighi di documentazione per gli atti relativi all'IVA; la Corte estende la necessità di corretta valutazione anche alle imposte dirette.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI sono, dopo la modifica normativa del 2009, solo presunzioni semplici: non possono costituire da sole la prova di un maggior corrispettivo nella vendita immobiliare.
- Per rettificare il valore dichiarato di un immobile l'Amministrazione deve combinare le quotazioni OMI con altri elementi indiziari 'gravi, precisi e concordanti' (es. caratteristiche dell'immobile, perizie, elementi comparativi specifici).
- Il giudice può fondare la decisione anche su un unico elemento indiziario solo se questo sia, di per sé, preciso e grave; il solo scostamento dalle medie OMI non soddisfa normalmente tale requisito.
- Se l'Ufficio si è basato su documentazione o fonti (es. riviste specializzate, stime) non allegate all'atto e non conosciute dal contribuente, occorre che tali elementi siano esplicitati/portati in giudizio perché il contribuente possa esercitare il diritto di difesa.
- Le decisioni di merito devono motivare specificamente come hanno valutato le osservazioni del contribuente e la rilevanza istruttoria dei dati OMI e degli altri indizi prodotti dall'Amministrazione.
- In una situazione simile il contribuente dovrebbe contestare l'accertamento chiedendo chiarimento sulla base probatoria, richiedere copia delle fonti/valutazioni usate e dimostrare peculiarità dell'immobile che giustifichino lo scostamento rispetto alle medie OMI.
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