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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18283/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il Comune aveva convenuto in giudizio la società lottizzante e il garante assicurativo per ottenere il ristoro dei costi sostenuti per completare opere di urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica relativa al piano "Prà della Fiera". Secondo l’ente, le polizze rilasciate a garanzia degli obblighi della lottizzante coprivano l’intero 100% del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; la Corte d’appello, invece, aveva ritenuto che il contratto di garanzia autonoma coprisse solo importi limitati e aveva escluso che potessero essere valorizzati, nell’interpretazione delle polizze, la convenzione urbanistica e l’affidamento del Comune, quale terzo estraneo al contratto. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte interpretato in modo letterale l’appendice di polizza e non secondo la comune intenzione delle parti, che sarebbe stata quella di integrare la copertura fino al 100% delle opere; (2) violazione dell’art. 1366 c.c. per mancato rilievo della buona fede e dell’affidamento del Comune; (3) violazione degli artt. 1367, 1895 e 1370 c.c., sostenendo che l’interpretazione seguita rendeva l’appendice priva di rischio e quindi da leggere nel senso utile a produrre effetti, oltre che contro il predisponente; (4) violazione degli artt. 1369 e 1371 c.c. per mancata interpretazione nel senso più conveniente all’oggetto della garanzia e secondo equo contemperamento; (5) violazione dell’art. 1945 c.c. per avere la Corte valutato il rapporto principale e non quello di garanzia nell’escludere che il verde fosse opera di urbanizzazione primaria; (6) violazione dell’art. 4 L. n. 847 del 1964 per la qualificazione del verde come urbanizzazione secondaria; (7) nullità della motivazione per asserita petizione di principio sul rinvio dell’appendice alla sola polizza n. 222892728. La società assicuratrice, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo e nullità/illogicità della CTU, che nella bozza aveva riconosciuto eseguiti i lavori di verde attrezzato e nel definitivo li aveva invece ritenuti mancanti; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo all’asserita abusiva escussione della garanzia, perché la polizza avrebbe garantito solo il mancato pagamento degli oneri e non l’inadempimento nell’esecuzione delle opere; (3) violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, sostenendo che la mediazione obbligatoria si applicasse alla controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale della società assicuratrice. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi del Comune perché l’interpretazione delle polizze, qualificate dal giudice di merito come contratto autonomo di garanzia, doveva avvenire sulla base del testo contrattuale e dell’oggetto del contratto stesso, senza poter valorizzare il comportamento o l’affidamento di un terzo estraneo al contratto, quale il Comune, né la convenzione urbanistica non opponibile al garante. Ha inoltre escluso l’applicabilità della disciplina dell’assicurazione e delle relative regole ermeneutiche, trattandosi di contratto autonomo di garanzia e non di assicurazione. I motivi con cui si contestava la qualificazione del verde e l’individuazione dell’oggetto della garanzia sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a rivalutare accertamenti di fatto del giudice di merito. Anche il ricorso incidentale è stato respinto/inammissibile: le doglianze sulla CTU e sulla pretesa abusività dell’escussione sono state ritenute mere contestazioni del giudizio di fatto, mentre la censura sulla mediazione obbligatoria è stata giudicata infondata perché, per un giudizio introdotto nel 2006, poi oggetto di translatio iudicii, non trovava applicazione la disciplina del d.lgs. n. 28 del 2010. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    nell’interpretazione del contratto rileva la comune intenzione delle parti, ma non possono essere considerati il comportamento o la volontà di soggetti estranei al contratto.

  • art. 1363 c.c.

    l’interpretazione complessiva delle clausole non consente di valorizzare atti o convenzioni esterni e non opponibili al garante.

  • art. 1366 c.c.

    la buona fede ermeneutica non può fondarsi sull’affidamento di un terzo estraneo al contratto.

  • art. 1367 c.c.

    il criterio di conservazione del contratto non può essere invocato richiamando una norma del tipo assicurativo quando il rapporto è stato qualificato come garanzia autonoma.

  • art. 1370 c.c.

    la regola contro il predisponente non opera per mancanza di specificità della censura e perché non si tratta di contratto di assicurazione.

  • art. 1369 c.c.

    la censura è inammissibile quando presuppone un’oscurità del testo non accertata dal giudice di merito.

  • art. 1371 c.c.

    l’interpretazione secondo equità è questione di merito non censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 1895 c.c.

    la norma è propria dell’assicurazione e non si applica, come regola interpretativa, a un contratto autonomo di garanzia.

  • art. 1945 c.c.

    la censura non coglie la ratio decidendi quando il giudice di merito ha deciso sull’oggetto della garanzia, non sull’eccezione del rapporto principale.

  • art. 4 L. 29 settembre 1964, n. 847

    richiamata per la qualificazione delle opere di urbanizzazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta al fatto.

  • art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    non si applica alla controversia, introdotta prima dell’entrata in vigore della disciplina e poi oggetto di translatio iudicii.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per violazioni di legge, ma spesso ritenuto inammissibile perché in realtà mirato a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è apparente solo se la critica coglie un reale difetto argomentativo; qui la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori o la valutazione della CTU.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione di una garanzia autonoma, il giudice deve attenersi al contenuto del contratto e agli elementi ad esso riferibili; non è consentito utilizzare la volontà o l’affidamento di un terzo estraneo al rapporto negoziale per ricostruire la comune intenzione dei contraenti.
  • La convenzione urbanistica stipulata da un soggetto terzo rispetto al contratto di garanzia non è, di regola, opponibile al garante per interpretare in senso ampliativo l’oggetto della garanzia, se il testo della polizza richiama esclusivamente altri atti o documenti contrattuali.
  • Le regole ermeneutiche proprie del contratto di assicurazione non si applicano automaticamente a un contratto autonomo di garanzia; la disciplina dell’assicurazione può venire in rilievo solo se risulti che le parti abbiano effettivamente richiamato quel modello negoziale.
  • In cassazione non è censurabile come violazione di legge la doglianza che, sotto l’apparenza dell’interpretazione contrattuale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, dell’oggetto negoziale o delle risultanze di CTU.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la contestazione di singoli elementi istruttori o delle modalità con cui il giudice di merito ha valutato una consulenza tecnica.
  • La mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 non si applica automaticamente a ogni controversia in cui sia coinvolto un intermediario assicurativo; occorre verificare il regime temporale della domanda e la concreta riconducibilità del rapporto alla disciplina invocata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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