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Sentenza

Sentenza n. 508/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza a) ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, l'ottemperanza alla sentenza n. 1667/2024 pubblicata il 18/06/2024 (RG n. 7917/2023) con la quale il Tribunale di Torino sez. Lavoro - ha accertato il diritto della docente Tiziana Nano, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore della parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell'importo complessivo di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo; - ha dichiarato la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, ha condannato il Ministero convenuto al risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato in € 5.139,12, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente; c) condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione del giudicato; d) disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese.

Giustizia amministrativa202502232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Torino che riconosceva somme per la Carta elettronica del docente, l'indennità sostitutiva delle ferie e il risarcimento del danno da abuso di contratti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, oltre al pagamento di somme a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e di risarcimento del danno da abuso nella reiterazione dei contratti a termine, con interessi legali. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e la condanna alle spese. Nelle more del giudizio il Ministero ha accreditato sulla Carta elettronica gli importi relativi a tale beneficio, ma non ha corrisposto le somme dovute per l'indennità sostitutiva delle ferie e per il risarcimento del danno, comprensive degli interessi legali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'accreditamento degli importi sulla Carta elettronica del docente, essendo intervenuta l'esecuzione su tale capo della sentenza. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza per i restanti capi e ha ordinato al Ministero di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le somme liquidate dal giudice ordinario a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché intervenga in via sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, quantificandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, dal momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente al capo della sentenza già spontaneamente eseguito mediante l'accreditamento degli importi sulla Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione parziale del titolo sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai capi effettivamente eseguiti, mentre il giudizio prosegue per le statuizioni rimaste ineseguite.
  • Quando il giudicato riconosce somme di denaro non ancora corrisposte, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando con l'adempimento spontaneo o con l'efficacia della nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
  • La parziale esecuzione del titolo solo successivamente alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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