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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33900/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

SERRA Carmela era stata condannata in primo grado e in appello per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada (tassi alcolemici accertati: 1,84 g/l e 1,93 g/l, fatti del 13/01/2018). Ha proposto ricorso in Cassazione articolando due motivi principali: (1) violazione di norme processuali e nullità per omessa notifica del decreto di citazione per l'udienza d'appello alla stessa (notifica effettuata solo al difensore ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis c.p.p.), con conseguente compressione del diritto di difesa e perdita della possibilità di chiedere la trattazione orale; (2) nullità per mancata notificazione alla imputata del verbale d'udienza in cui sarebbe intervenuta una modifica del capo d'imputazione (da lett. b) a lett. c) dell'art. 186), con violazione degli artt. 516 e 520 c.p.p. e degli artt. 561 e 520 c.p.p., nonché del diritto a un equo processo ex art. 6 CEDU, sostenendo che il decreto penale iniziale aveva applicato un trattamento sanzionatorio più lieve coerente con la fattispecie meno grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la citazione per l'udienza di appello fu tentata al domicilio dichiarato (documentata da mail all'UNEP del 31/03 e relata del 07/04/2022) e la notifica presso la residenza anagrafica non riuscì per irreperibilità, giustificando l'adozione della procedura prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p. Sul secondo motivo ha confermato che non è intervenuta una modifica del capo d'imputazione idonea a determinare nullità: la descrizione del fatto, già nel decreto penale, rinviava ai valori di concentrazione di alcool corrispondenti alla lett. c) dell'art. 186 c.d.s.; quindi la correzione operata nelle fasi preliminari non ha inciso su elementi costitutivi della fattispecie. Inoltre la Corte ha ricordato che l'opposizione a decreto penale apre il rito ordinario, dove il giudice può valutare la maggiore offensività dei fatti indipendentemente dal trattamento più mite del decreto penale. Per queste ragioni i motivi sono stati considerati manifestamente infondati e il ricorso inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) codice della strada

    I tassi alcolemici accertati (1,84 e 1,93 g/l) sono stati ritenuti riconducibili alla lett. c) dell'art. 186; la fattispecie più grave è quella effettivamente contestata e provata.

  • artt. 516 e 520 cod. proc. pen.

    Riferiti in relazione alla presunta nullità per modifica dell'imputazione: la Corte ha interpretato che non si configura modifica del capo d'imputazione quando la correzione non incide su elementi costitutivi del fatto contestato.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Utilizzata come giustificazione della procedura adottata dopo il fallimento della notifica presso la residenza: consente modalità alternative di notifica in caso di irreperibilità.

  • art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore; la Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata al domicilio dichiarato del difensore quando la notifica alla residenza dell'imputata non è riuscita per irreperibilità.

  • art. 561 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione difensiva quale regola di trasparenza degli atti processuali; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata notificazione del verbale dell'udienza ove si sarebbe modificato l'imputazione, perché non si è verificata modifica degli elementi costitutivi.

  • art. 520 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla modifica dell'imputazione; la Corte ha interpretato che le correzioni non lesive del contenuto essenziale non integrano le ipotesi di nullità previste.

  • art. 114 (disp. att.) cod. proc. pen.

    Richiamato nella vicenda relativa all'avvertimento/avviso: la questione non è stata riproposta in Cassazione e, comunque, non ha inciso sull'esito per l'assenza di modifiche sostanziali dell'imputazione.

  • art. 6 CEDU

    La prospettata violazione del diritto a un equo processo è stata ritenuta infondata: le modalità di notifica e la mancanza di modifica sostanziale dell'imputazione non hanno compromesso il diritto di difesa.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma sanzionatoria (nullità assoluta) per presunte violazioni; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Invocato per le statuizioni conseguenti al rigetto del ricorso da parte del Procuratore generale; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e disposto le condanne alle spese con le conseguenze previste.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa, giustificando la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La correzione dell'imputazione effettuata nella fase degli atti preliminari non costituisce "modifica del capo d'imputazione" ai fini di nullità se non incide su elementi costitutivi essenziali del reato.
  • L'opposizione a un decreto penale di condanna instaura il rito ordinario, nel quale il giudice può rivalutare la gravità della condotta e non è vincolato dal trattamento più favorevole previsto nel decreto penale.
  • La notifica effettuata al difensore/domicilio dichiarato può essere valida quando la notifica alla residenza anagrafica è fallita per irreperibilità, purché venga rispettata la procedura alternativa prevista (es. art. 161, comma 4, c.p.p.).
  • Le censure riguardanti notifiche e presunte modifiche dell'imputazione devono essere provate documentalmente: mere affermazioni generiche sono insufficienti e saranno reputate manifestamente infondate se i fatti documentali dimostrano altrimenti.
  • Le eccezioni già esaminate e motivate dal giudice d'appello non possono limitarsi a essere riproposte in Cassazione senza argomentazioni nuove: la Suprema Corte valuta la congruità della motivazione del giudice del gravame e la sufficienza delle risposte fornite.

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