Sentenza n. 4561/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 833/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 833/2023, relativa al parere negativo della Soprintendenza sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e al preavviso comunale di diniego
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato il parere negativo della Soprintendenza relativo al mantenimento in sanatoria di una struttura metallica con tenda ombreggiante, tre lampioni e un motore per il condizionamento, installati sulla copertura piana di un edificio ricettivo nel centro storico di Monterosso al Mare, nonché il preavviso comunale di diniego. In primo grado erano stati dedotti la violazione delle norme del PRG, del regolamento edilizio, degli artt. 142, 149 e 167 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 6 della l.r. Liguria n. 16/2008, dell’art. 3 e dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 40 delle norme di attuazione del PTCP, oltre a difetto di presupposti, istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, sviamento, violazione del principio di proporzionalità e incompetenza. Il TAR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del preavviso, ritenendolo atto endoprocedimentale, e aveva respinto le censure contro il parere paesaggistico. In appello la proprietaria ha contestato: l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso contro il preavviso, sostenendo che esso avesse natura conclusiva; l’insufficienza e genericità della motivazione del parere della Soprintendenza; l’omesso o inadeguato esame delle osservazioni procedimentali; la violazione del contraddittorio; l’omesso esame delle disposizioni del PTCP; l’incompetenza della Soprintendenza e la contraddittorietà del parere rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia comunale.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato che il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività in assenza del provvedimento definitivo di diniego, e che la relativa impugnazione è quindi inammissibile. Nel merito, ha ritenuto adeguatamente motivato il parere della Soprintendenza. Le opere, costituite da una pergola metallica di circa 23 mq e alta 2,60 metri, tre corpi illuminanti e un impianto di condizionamento, erano collocate sulla sommità di un edificio in posizione rialzata e panoramica, nel centro storico e in area sottoposta a plurimi vincoli paesaggistici. La Soprintendenza aveva valutato la consistenza, la localizzazione e gli effetti complessivi dei manufatti, ritenendoli incongrui rispetto al contesto, realizzati con materiali industriali estranei, fuori scala, visibili dai prospetti panoramici e lesivi della dimensione collettiva e identitaria del paesaggio delle Cinque Terre. Il giudice ha inoltre rilevato che la struttura non costituiva un pergolato in senso proprio, non essendo destinata al sostegno di piante rampicanti, ma alla copertura stabile del vano colazioni. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni paesaggistiche, caratterizzate da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, è limitato ai profili di logicità, coerenza, completezza, correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo; nella fattispecie tali vizi non sono stati ravvisati. Sono state respinte anche le censure di incompetenza e di invasione delle attribuzioni comunali, poiché devono restare distinti i profili urbanistico-edilizi, spettanti al Comune, da quelli paesaggistici e ambientali, affidati alla Soprintendenza. Le osservazioni della proprietaria risultavano esaminate, ma non erano idonee a sostituire le valutazioni tecnico-discrezionali dell’autorità paesaggistica. L’omesso richiamo al PTCP nel provvedimento finale non ha inciso sulla legittimità del parere. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro per ciascuna amministrazione, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 142 d.lgs. 42/2004
Individua il regime di tutela paesaggistica applicabile all’area, ricompresa in un contesto sottoposto a vincolo.
art. 149 d.lgs. 42/2004
Richiamato in relazione al regime degli interventi paesaggistici e alla necessità del controllo di compatibilità.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Disciplina l’accertamento di compatibilità paesaggistica e costituisce il riferimento normativo dell’istanza di sanatoria valutata dalla Soprintendenza.
art. 136 d.lgs. 42/2004
Indicato quale base del vincolo paesaggistico gravante sull’area.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del parere paesaggistico.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto e al contraddittorio procedimentale.
art. 13 PRG del Comune di Monterosso al Mare
Invocato dalla ricorrente per sostenere la compatibilità urbanistica delle opere; il Consiglio di Stato ha distinto tale profilo dalla valutazione paesaggistica.
artt. 55 e 57 del regolamento edilizio del Comune di Monterosso al Mare
Invocati per sostenere la conformità edilizia delle opere, senza tuttavia incidere sulla distinta valutazione paesaggistica.
art. 40 delle Norme di attuazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico
Richiamato nella censura relativa alla compatibilità dell’intervento con il PTCP; la mancata menzione nel provvedimento finale non è stata ritenuta decisiva.
art. 6 l.r. Liguria n. 16/2008
Richiamato in relazione al contraddittorio procedimentale e alla disciplina regionale applicabile.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990 ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente lesivo; in assenza del provvedimento definitivo di diniego, la sua impugnazione è inammissibile.
- Il giudizio di compatibilità paesaggistica costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della logicità, coerenza, completezza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo, senza sostituire la valutazione amministrativa con quella giudiziale.
- La motivazione di un parere paesaggistico è adeguata quando collega in modo concreto le caratteristiche, la consistenza, la localizzazione e la visibilità delle opere agli specifici valori paesaggistici tutelati, anche attraverso una valutazione complessiva dell’intervento.
- La conformità urbanistica ed edilizia di un manufatto non esclude la possibilità di una valutazione paesaggistica negativa: i profili urbanistico-edilizi spettano all’amministrazione comunale, mentre la tutela paesaggistica e ambientale è rimessa all’autorità competente in materia di paesaggio.
- Le osservazioni procedimentali del privato devono essere esaminate dall’amministrazione, ma non vincolano l’autorità paesaggistica né possono sostituirsi alle sue valutazioni tecnico-discrezionali quando siano ritenute insufficienti a dimostrare la compatibilità dell’intervento con il contesto tutelato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →