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Sentenza

Sentenza n. 2062/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 158/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 158/2024 del Tribunale di Como, notificata al Ministero il 22 luglio 2024 e passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente mediante accredito sul borsellino elettronico dell'importo di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e ha prodotto una relazione dalla quale risultava il pagamento delle sole spese legali liquidate nella sentenza da eseguire, senza dimostrare l'accredito del beneficio economico spettante alla ricorrente. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la pretesa della ricorrente era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e che l'Amministrazione non aveva dedotto né dimostrato l'avvenuto adempimento, salvo il pagamento delle spese legali. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato ordinato di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l'ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale strumento per accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza, con nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • In sede di ottemperanza, la prova del giudicato e della spettanza della prestazione imposta dalla sentenza, unita alla mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione, consente al giudice di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, per assicurare l'esecuzione del giudicato.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto al commissario ad acta alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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