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Sentenza

Sentenza n. 10788/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi in data 25.11.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di visto per reingresso presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202601225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi del visto per reingresso, fondato sulla prolungata assenza dal territorio dell'Unione europea

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, nato in Italia e divenuto titolare durante la minore età dello status di soggiornante di lungo periodo in forza della posizione giuridica del padre, si era trasferito con la famiglia in Tunisia nel 2012 e, raggiunta la maggiore età, aveva chiesto il visto per reingresso in Italia. Il visto era stato negato sulla base del parere negativo della Questura di Varese, secondo cui la prolungata assenza dall'Italia escludeva i presupposti dell'art. 8 d.P.R. n. 394/1999. È stata dedotta la violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che lo status di soggiornante di lungo periodo, avente carattere permanente, non potesse estinguersi automaticamente per la mera permanenza all'estero in assenza di un formale provvedimento di revoca. Il Ministero ha eccepito l'invalidità originaria della procura alle liti e la possibile carenza di interesse per mancata impugnazione del parere della Questura. Il ricorrente ha successivamente depositato una procura legalizzata e munita di apostille, invocando l'errore scusabile per il deposito tardivo.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione relativa alla procura, ritenendo scusabile l'errore alla luce delle difficoltà pratiche, non contestate, nell'ottenimento dell'apostille presso le autorità tunisine. Ha respinto anche l'eccezione di carenza di interesse: il parere della Questura costituisce un atto istruttorio endoprocedimentale del procedimento per il visto di reingresso e non deve essere autonomamente impugnato. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva acquisito, ai sensi dell'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, un titolo per soggiornante di lungo periodo, il quale comporta il riconoscimento permanente dello status ai sensi dell'art. 9, comma 2. L'assenza dal territorio dell'Unione per dodici mesi consecutivi può giustificare l'esercizio del potere di revoca previsto dall'art. 9, comma 7, lett. d), ma non determina automaticamente la perdita dello status. Poiché non risultava adottato alcun provvedimento di revoca, il ricorrente era legittimato a richiedere il visto per reingresso anche se privo della documentazione attestante la persistente validità del titolo. Il diniego, fondato esclusivamente sulla prolungata assenza, è stato quindi annullato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 286/1998

    «il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status»

    Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente e non si estingue automaticamente per la mera assenza; può venir meno mediante l'esercizio del potere di revoca previsto dalla legge.

  • art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998

    «il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato… lett. d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi»

    L'assenza ultrannuale costituisce presupposto per l'adozione della revoca, ma non produce automaticamente la perdita dello status in mancanza del relativo provvedimento.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    «allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo»

    La revoca del titolo può essere accompagnata dal rilascio di un diverso titolo di soggiorno, confermando la necessità di un formale esercizio del potere di revoca.

  • art. 31, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    «Al minore è rilasciato ... un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9»

    Il minore convivente e regolarmente soggiornante può acquisire, per derivazione dalla posizione del genitore, il titolo di soggiornante di lungo periodo.

  • art. 8 d.P.R. n. 394/1999

    Disciplina il visto per reingresso, consentendo l'ingresso allo straniero titolare di carta o permesso di soggiorno che debba proseguire un soggiorno di lunga durata e sia privo della documentazione necessaria o abbia un titolo scaduto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per sottoporre alle parti la possibile questione preliminare relativa alla validità della procura alle liti.

Massime di principio

  • Lo status di soggiornante di lungo periodo ha carattere permanente e non può ritenersi automaticamente estinto per la mera assenza dello straniero dal territorio dell'Unione europea, anche quando l'assenza superi dodici mesi consecutivi.
  • L'assenza dal territorio dell'Unione europea per dodici mesi consecutivi costituisce un presupposto che può legittimare l'esercizio del potere di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma la perdita dello status richiede l'adozione di un formale provvedimento di revoca.
  • In assenza di un provvedimento di revoca, lo straniero che conservi lo status di soggiornante di lungo periodo è legittimato a chiedere il visto per reingresso ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 394/1999, anche se non dispone della documentazione attestante la persistente validità del titolo.
  • Nel procedimento per il rilascio del visto per reingresso, il parere della Questura ha natura di atto istruttorio endoprocedimentale e non deve essere autonomamente impugnato per contestare il diniego finale adottato dall'autorità diplomatica.
  • Le difficoltà pratiche non contestate nell'ottenimento dell'apostille della procura alle liti possono integrare errore scusabile e consentire di superare l'originario vizio formale della procura mediante il successivo deposito di una procura regolare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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