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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06147/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso fondato sulla errata determinazione del trattamento sanzionatorio ad opera del Tribunale: il giudice di merito ha inflitto una pena detentiva di 1 anno e 6 mesi (superando il massimo edittale previsto per l'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., che è di 1 anno) e ha applicato impropriamente l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, per aumentare anche la pena detentiva mentre tale aggravante incide esclusivamente sull'ammenda. Inoltre il Tribunale ha ridotto la pena per il rito abbreviato di un terzo, mentre per le contravvenzioni l'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. prevede la riduzione alla metà; quindi la correzione avrebbe dovuto portare alla pena di sei mesi di arresto e all'ammenda ridotta a metà (es. da €4.800 a €2.400), con conseguente ricalcolo della durata del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione, per la rideterminazione della pena secondo i principi indicati (piena osservanza del massimo edittale per l'arresto, applicazione dell'aumento dell'ammenda per l'aggravante notturna solo alla componente pecuniaria, e riduzione alla metà per il rito abbreviato nelle contravvenzioni). Ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato. Di conseguenza il giudizio di responsabilità resta consolidato, mentre la quantificazione della sanzione e la durata del lavoro di pubblica utilità devono essere ricalcolate.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada

    per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e arresto da sei mesi ad un anno

    La norma fissa il limite massimo edittale dell'arresto a un anno; non consente quindi di infliggere una pena detentiva superiore (il Tribunale aveva illegittimamente inflitto 1 anno e 6 mesi).

  • art. 186, comma 2-sexies, Codice della Strada

    l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00

    L'aggravante incide esclusivamente sull'aumento della pena pecuniaria e non sulla pena detentiva; non legittima quindi un aumento della pena di arresto.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    per le contravvenzioni la diminuzione di pena prevista dal rito abbreviato è alla metà (seconda parte)

    Per le contravvenzioni (come nel caso di cui all'art.186 C.d.S.) la riduzione per il rito abbreviato deve essere pari alla metà e non ad un terzo; la riduzione operata dal Tribunale era quindi errata.

  • art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada

    possibile sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità

    La misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deve essere ricalcolata in funzione della corretta determinazione della pena principale (detentiva e pecuniaria).

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

    La Corte d'appello ha dichiarato inappellabile la sentenza per tale motivo e ha provveduto alla trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per l'ulteriore corso.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per l'ulteriore corso

    Consente la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione quando la sentenza di merito sia dichiarata inappellabile ma impugnabile per cassazione.

  • art. 624, cod. proc. pen.

    richiamata dalla sentenza di cassazione per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità

    La Corte ha dichiarato irrevocabile la declaratoria di responsabilità penale ai sensi della norma richiamata (consolidamento della condanna sul profilo di responsabilità, pur annullando la parte sanzionatoria).

Massime di principio

  • Per i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso oltre 1,5 g/l (art.186, comma 2, lett. c) il limite massimo dell'arresto è un anno; qualsiasi pena detentiva oltre tale limite è illegittima.
  • L'aggravante di cui all'art.186, comma 2-sexies (commesso tra le 22:00 e le 07:00) riguarda esclusivamente l'aumento dell'ammenda (da un terzo alla metà) e non può essere utilizzata per aumentare la pena detentiva.
  • Per le contravvenzioni giudicate con rito abbreviato, la riduzione della pena è alla metà (art.442, comma 2, seconda parte); applicare una diminuzione inferiore è motivo di annullamento della determinazione sanzionatoria.
  • Se il giudice di merito commette errori formali o di calcolo nel trattamento sanzionatorio (superamento del massimo edittale, errata applicazione di aggravanti o della diminuente), la Cassazione può annullare la parte sanzionatoria e rinviare per nuovo giudizio anche se la responsabilità penale è dichiarata irrevocabile.
  • La sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità va ricalcolata in base alla pena principale correttamente determinata; errori nella pena principale si riverberano automaticamente sulla misura sostitutiva.

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