Ordinanza n. 89/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo e dal SUAP - Associazione del Comprensorio dei Comuni del Pescarese, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in relazione all'istanza presentata dalla Società ricorrente in data 03 maggio 2023, con la quale è stato chiesto, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007, il rilascio del provvedimento autorizzatorio alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria per l'erogazione di cure domiciliari, nella struttura sita nel territorio del Comune di Torre dè Passeri (PE), al Corso Giuseppe Mazzini, n. 98, e per la declaratoria dell'obbligo, - a carico della Regione Abruzzo di adottare il parere positivo di compatibilità del progetto con gli atti di programmazione sanitaria regionale; - al SUAP di concludere il procedimento così avviato e di procedere al rilascio in favore dell'istante del provvedimento formale di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007. Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisioter Care S.r.l.S. il 30/11/2023: per la declaratoria di illegittimità - del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo e dal SUAP- Associazione del Comprensorio dei Comuni del Pescarese, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in relazione all'istanza presentata dalla Società ricorrente in data 03 maggio 2023, con la quale è stato chiesto, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007, il rilascio del provvedimento autorizzatorio alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria per l'erogazione di cure domiciliari, nella struttura sita nel territorio del Comune di Torre dè Passeri (PE), al Corso Giuseppe Mazzini, n. 98; - del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo anche in relazione agli adempimenti connessi al preavviso di diniego del 22.09.2023, successivamente rettificato, e agli obblighi di cui all'art. 10-bis L. n. 241/1990, e per la declaratoria dell'obbligo - a carico della Regione Abruzzo di adottare l'atto di fabbisogno di autorizzazione e accreditamento di punti erogativi ADI richiamato nella nota regionale prot. n. 0388998 del 22 settembre 2023, e, conseguentemente, di rendere il parere di compatibilità del progetto della ricorrente con gli atti di programmazione sanitaria regionale così assunti; - a carico del SUAP di concludere il procedimento così avviato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e di procedere al rilascio in favore dell'istante del provvedimento finale. Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. disporre, altresì, in ogni caso, qualora le Amministrazioni intimate rimangano ancora inadempienti oltre il prefiggendo termine, la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in luogo della stessa ai sensi dell'art. 117, 3° comma, c.p.a.. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sulla domanda di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una struttura socio-sanitaria per cure domiciliari, nonché sugli adempimenti regionali connessi al preavviso di diniego
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo e dal SUAP in relazione all'istanza del 3 maggio 2023, presentata ai sensi dell'art. 3 della L.R. Abruzzo n. 32/2007, volta al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una struttura socio-sanitaria per l'erogazione di cure domiciliari nel Comune di Torre Dè Passeri. La ricorrente ha chiesto inoltre che la Regione adottasse il parere positivo di compatibilità del progetto con la programmazione sanitaria regionale e l'atto di fabbisogno relativo ai punti erogativi ADI, e che il SUAP concludesse il procedimento autorizzatorio. Con i motivi aggiunti è stato contestato anche il silenzio della Regione sugli adempimenti connessi al preavviso di diniego del 22 settembre 2023, successivamente rettificato, e agli obblighi partecipativi previsti dall'art. 10-bis della L. n. 241/1990. È stata riservata la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a. ed è stata richiesta, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Il giudizio, chiamato alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024, è stato rinviato a data da destinarsi su richiesta della ricorrente; dopo tale rinvio non risultavano ulteriori sviluppi procedimentali né era stata sollecitata la decisione di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda avverso il silenzio e non ha accertato l'illegittimità dell'inerzia né imposto alle amministrazioni gli adempimenti richiesti. Rilevato il mancato sviluppo del procedimento processuale e l'assenza di una sollecitazione alla decisione, il Collegio ha ritenuto opportuno verificare preventivamente la persistenza dell'interesse alla definizione del ricorso, in applicazione del principio di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo. Le parti sono state invitate a dichiarare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza se permane l'interesse alla decisione, segnalando anche eventuali ricorsi connessi o esigenze istruttorie ancora insoddisfatte. Il TAR ha precisato che l'inerzia della parte, valutata insieme al comportamento processuale già tenuto e alle risultanze del fascicolo, potrà rilevare ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. In caso di manifestazione d'interesse, sarà fissata l'udienza di merito, previa eventuale integrazione del contraddittorio o regolarizzazione del ricorso ai fini del PAT; non sarà possibile disporre la cancellazione della causa dal ruolo e il rinvio sarà ammesso soltanto nei casi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Le spese non sono state decise.
Norme richiamate
art. 2 c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
La norma fonda il potere-dovere del giudice di sollecitare le parti a chiarire la persistenza dell'interesse alla decisione, ai fini di una gestione efficiente e celere del ruolo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La persistente inerzia della parte, valutata insieme al comportamento processuale tenuto e alle circostanze risultanti dal fascicolo, potrà essere considerata ai fini della definizione del giudizio secondo la disciplina della perenzione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione, dopo la manifestazione d'interesse alla decisione e la fissazione dell'udienza di merito, potrà essere disposto soltanto nei casi previsti dalla norma.
art. 117, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata dalla domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia amministrativa; la richiesta non è stata decisa con l'ordinanza.
art. 10-bis L. n. 241/1990
La disposizione è richiamata nei motivi aggiunti con riferimento agli adempimenti connessi al preavviso di diniego; l'ordinanza non ne esamina il merito.
art. 3 L.R. Abruzzo n. 32/2007
È indicato quale fondamento normativo dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio della struttura socio-sanitaria; il TAR non ne interpreta il contenuto nel merito.
Massime di principio
- Prima di fissare l'udienza di merito, il giudice amministrativo può invitare le parti a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione quando il processo sia rimasto privo di sviluppi e non sia stata sollecitata la definizione della controversia.
- La persistente inerzia della parte ricorrente, valutata insieme al comportamento processuale complessivo e alle risultanze del fascicolo, può essere considerata ai fini della disciplina della perenzione prevista dall'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La manifestazione d'interesse alla decisione comporta la successiva fissazione dell'udienza di merito, previa eventuale integrazione del contraddittorio o regolarizzazione del ricorso ai fini del processo amministrativo telematico; una volta fissata l'udienza, la cancellazione della causa dal ruolo non può essere disposta d'ufficio o su istanza di parte e il rinvio è ammesso nei soli casi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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