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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28594/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito notificato a un ingegnere per contributi dovuti alla Gestione separata relativi all’anno 2011 e per somme aggiuntive, per un importo complessivo di Euro 8.268,90. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del professionista ritenendo prescritta la pretesa contributiva; la Corte d’appello, su gravame dell’INPS, ha invece riformato la decisione e respinto l’opposizione. Il professionista ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. e dell’art. 3 L. n. 335/1995, sostenendo che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e che l’omessa compilazione del quadro RR non integra di per sé un occultamento doloso del debito né una impossibilità giuridica di agire, mancando una specifica allegazione e prova dell’intento fraudolento; con il secondo contesta l’applicazione della disciplina dell’evasione ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000; con il terzo censura la regolazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Stabilisce che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché quest’ultima è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo. Inoltre, esclude che la sola mancata compilazione del quadro RR consenta automaticamente di configurare un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione: occorre un accertamento in fatto del comportamento intenzionalmente diretto a occultare l’obbligazione e della sua idoneità a determinare una vera impossibilità di agire per il creditore. La sentenza d’appello è quindi cassata nei limiti della censura accolta e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; rileva solo l’impossibilità giuridica di esercitarlo, non gli ostacoli di mero fatto.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione per occultamento doloso richiede un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, idoneo a determinare una vera impossibilità di agire, non una semplice difficoltà di accertamento.

  • art. 3 L. 8 agosto 1995, n. 335

    È richiamato per affermare che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del pagamento del contributo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 116, comma 8, lettera b), L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La relativa censura è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è rimasta assorbita dalla cassazione con rinvio.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • La dichiarazione fiscale del professionista è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto costitutivo del credito contributivo né condizione per la sua esigibilità.
  • Ai fini dell’art. 2935 c.c., impedisce la decorrenza della prescrizione solo l’impossibilità giuridica di esercitare il diritto; le difficoltà istruttorie o gli ostacoli di mero fatto non sono sufficienti.
  • Non sussiste automatismo tra mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo.
  • La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede un accertamento specifico del dolo di occultamento e della sua idoneità a rendere impossibile, e non soltanto difficoltoso, l’esercizio del credito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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