Cassazione Civile, Ordinanza n. 28594/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito notificato a un ingegnere per contributi dovuti alla Gestione separata relativi all’anno 2011 e per somme aggiuntive, per un importo complessivo di Euro 8.268,90. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del professionista ritenendo prescritta la pretesa contributiva; la Corte d’appello, su gravame dell’INPS, ha invece riformato la decisione e respinto l’opposizione. Il professionista ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. e dell’art. 3 L. n. 335/1995, sostenendo che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e che l’omessa compilazione del quadro RR non integra di per sé un occultamento doloso del debito né una impossibilità giuridica di agire, mancando una specifica allegazione e prova dell’intento fraudolento; con il secondo contesta l’applicazione della disciplina dell’evasione ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000; con il terzo censura la regolazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Stabilisce che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché quest’ultima è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo. Inoltre, esclude che la sola mancata compilazione del quadro RR consenta automaticamente di configurare un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione: occorre un accertamento in fatto del comportamento intenzionalmente diretto a occultare l’obbligazione e della sua idoneità a determinare una vera impossibilità di agire per il creditore. La sentenza d’appello è quindi cassata nei limiti della censura accolta e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; rileva solo l’impossibilità giuridica di esercitarlo, non gli ostacoli di mero fatto.
art. 2941, n. 8, c.c.
La sospensione per occultamento doloso richiede un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, idoneo a determinare una vera impossibilità di agire, non una semplice difficoltà di accertamento.
art. 3 L. 8 agosto 1995, n. 335
È richiamato per affermare che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del pagamento del contributo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 116, comma 8, lettera b), L. 23 dicembre 2000, n. 388
La relativa censura è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
art. 92 c.p.c.
La censura sulle spese è rimasta assorbita dalla cassazione con rinvio.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- La dichiarazione fiscale del professionista è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto costitutivo del credito contributivo né condizione per la sua esigibilità.
- Ai fini dell’art. 2935 c.c., impedisce la decorrenza della prescrizione solo l’impossibilità giuridica di esercitare il diritto; le difficoltà istruttorie o gli ostacoli di mero fatto non sono sufficienti.
- Non sussiste automatismo tra mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo.
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede un accertamento specifico del dolo di occultamento e della sua idoneità a rendere impossibile, e non soltanto difficoltoso, l’esercizio del credito.
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