Cassazione Penale, Ordinanza n. 32320/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai soli effetti civili. Ha quindi confermato l'esito della sentenza di appello, che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, mantenendo ferme le statuizioni civili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per prescrizione, confermando però le statuizioni civili. Il ricorso era proposto ai soli effetti civili: il ricorrente contestava la penale responsabilità dell'imputato e, in sostanza, riproponeva censure già formulate in appello. La Corte di cassazione rileva che tutti i motivi sono meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte territoriale, senza introdurre nuovi profili idonei a scalfire la decisione impugnata.
Norme richiamate
La sentenza di appello aveva pronunciato non doversi procedere per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, nei limiti dei soli effetti civili, si limiti a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di appello senza offrire argomentazioni nuove o decisive.
- Quando la decisione impugnata ha dichiarato estinto il reato per prescrizione ma ha confermato le statuizioni civili, il sindacato di legittimità sui soli effetti civili non può tradursi in una reiterazione di contestazioni già valutate nei precedenti gradi di giudizio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non è sufficiente una critica meramente ripetitiva delle censure già respinte: occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specifici vizi della motivazione o di diritto.
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