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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-221/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 ottobre 2025. — Naturvårdsverket contro UQ e IC. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 24, paragrafo 2 – Spedizione – Ripresa in caso di spedizione illegale – Ripresa di rifiuti da parte dell’autorità competente di spedizione – Obbligo o facoltà per tale autorità di recuperare o smaltire i rifiuti malgrado l’opposizione del mittente originario – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Validità. — Cause riunite C-221/24 e C-222/24

Giurisprudenza europea62024CJ0221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il meccanismo di ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale ai sensi del regolamento n. 1013/2006. Stabilisce che la ripresa da parte dell’autorità competente del paese di spedizione non è un mero riacquisto del possesso, ma implica anche il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. La soluzione vale in alternativa rispetto all’ipotesi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), ed è compatibile con il diritto di proprietà della Carta.

Spedizioni illegali di rifiuti: l’autorità competente del paese di spedizione, dopo la ripresa ex art. 24, par. 2, lett. c), del regolamento n. 1013/2006, deve anche recuperare o smaltire i rifiuti, senza violare il diritto di proprietà.

La questione giuridica

Se, in caso di spedizione illegale di rifiuti, l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006: 1) preveda un rapporto alternativo tra le lettere c) e d); 2) imponga, quando l’autorità competente di spedizione riprende i rifiuti ex lettera c), che essa provveda anche al loro recupero o smaltimento; 3) sia compatibile, sotto questo profilo, con il diritto di proprietà tutelato dall’articolo 17 della Carta.

Principio di diritto

L’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 va interpretato nel senso che le lettere c) e d) operano in via alternativa: la lettera d) si applica solo se non è possibile la ripresa ex lettera c). Quando l’autorità competente del paese di spedizione riprende rifiuti oggetto di una spedizione illegale ai sensi della lettera c), essa è tenuta a farli recuperare o smaltire, secondo la logica del regolamento e dell’obiettivo di tutela dell’ambiente e della salute. Tale interpretazione non invalida l’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), poiché non comporta una privazione di proprietà in senso stretto, ma una limitazione dell’uso dei beni giustificata, prevista dalla legge e proporzionata all’obiettivo di protezione ambientale e sanitaria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1013/2006
  • Articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettere c) e d), regolamento (CE) n. 1013/2006
  • Articolo 25, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1013/2006
  • Articolo 36, regolamento (CE) n. 1013/2006
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 17, paragrafo 1
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 52, paragrafi 1 e 3
  • Direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 15, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 16, direttiva 2008/98/CE
  • Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989
  • Articolo 9, paragrafo 2, convenzione di Basilea
  • Regolamento (UE) 2024/1157

Spedizioni illegali di rifiuti e obbligo di recupero/smaltimento dopo la ripresa

La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dallo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen in due cause riunite, riguarda l’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti. Al centro della controversia vi è il potere dell’autorità competente del paese di spedizione di intervenire quando una spedizione è qualificata come illegale e il mittente originario si oppone al recupero o allo smaltimento dei rifiuti.

Fatti e procedimento nazionale

Nella causa C‑221/24, il Naturvårdsverket aveva bloccato il ritorno in Svezia di un container contenente, secondo le autorità, rifiuti, e aveva deciso di organizzare esso stesso il rientro e il trattamento del materiale. Analogamente, nella causa C‑222/24, l’agenzia aveva disposto il rientro in Svezia di un container diretto in Congo, ritenuto contenere rifiuti, dopo che il mittente aveva dichiarato di non poter sostenere i costi del trasporto di ritorno.

In entrambi i casi i giudici nazionali di primo grado avevano annullato la parte delle decisioni dell’agenzia che prevedeva il trattamento dei materiali, ritenendo necessaria una base giuridica chiara e dubitando che il regolamento consentisse di sottrarre i beni al proprietario contro la sua volontà. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte chiarimenti sull’articolo 24, paragrafo 2, lettere c) e d), nonché sulla compatibilità della disciplina con l’articolo 17 della Carta.

Normativa rilevante

La Corte ricostruisce il quadro normativo a partire dalla convenzione di Basilea, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, che disciplina la ripresa e, se necessario, lo smaltimento delle spedizioni illegali.

Nel diritto dell’Unione sono richiamati:

  • la Carta dei diritti fondamentali, articolo 17, paragrafo 1, sul diritto di proprietà, e articolo 52, paragrafi 1 e 3;
  • la direttiva 2008/98/CE, in particolare gli articoli 15 e 16, relativi alla responsabilità nella gestione dei rifiuti e alla rete integrata di impianti;
  • il regolamento (CE) n. 1013/2006, soprattutto gli articoli 1, 2, 3, 24 e 25;
  • il successivo regolamento (UE) 2024/1157, citato come conferma evolutiva della soluzione normativa.

Interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2: rapporto tra lettere c) e d)

La Corte afferma anzitutto che le lettere c) e d) dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, operano in via alternativa. La lettera d) entra in gioco solo quando la ripresa prevista dalla lettera c) non sia possibile.

Secondo la Corte:

  • le lettere a), b) e c) riguardano i casi in cui i rifiuti hanno già lasciato il paese di spedizione e devono essere reintrodotti in tale paese;
  • le lettere d) ed e) disciplinano invece ipotesi in cui i rifiuti non possono essere riportati nel paese di spedizione e devono quindi essere recuperati o smaltiti nel luogo in cui si trovano.

La necessità di una nuova notifica nei casi delle lettere da a) a c), ma non in quelli delle lettere d) ed e), conferma questa distinzione sistematica.

Effetti della ripresa ex lettera c): recupero o smaltimento necessari

La Corte risolve il dubbio centrale affermando che la ripresa dei rifiuti da parte dell’autorità competente di spedizione, ai sensi della lettera c), implica necessariamente il successivo recupero o smaltimento.

La conclusione si fonda su più elementi:

  • il tenore della disposizione, letto sistematicamente;
  • il rinvio alla convenzione di Basilea, che collega la ripresa alla eliminazione ecologicamente corretta;
  • il modulo di notifica previsto dal regolamento, che presuppone l’indicazione dell’operazione finale di recupero o smaltimento;
  • l’articolo 25 del regolamento, che fa riferimento alle spese di recupero o smaltimento conseguenti alla ripresa;
  • la direttiva 2008/98/CE, che impone al produttore o detentore di assicurare il trattamento completo dei rifiuti.

Inoltre, la Corte sottolinea che consentire all’autorità di restituire i rifiuti al proprietario dopo la ripresa, quando questi non ha dato prova di capacità e volontà di trattarli correttamente, rischierebbe di favorire nuove spedizioni illegali o la mancata gestione dei rifiuti, compromettendo l’obiettivo di protezione ambientale e sanitaria.

Compatibilità con il diritto di proprietà

Quanto alla terza questione, la Corte esclude che la misura prevista dalla lettera c) configuri una privazione di proprietà in senso stretto. Essa costituisce invece una limitazione dell’uso dei beni, poiché l’autorità interviene in modo subordinato e solo in assenza della ripresa da parte del notificatore, con destinazione obbligata al recupero o smaltimento.

La limitazione è ritenuta compatibile con l’articolo 17 della Carta perché:

  • è prevista dalla legge, in quanto desumibile dall’articolo 24, paragrafo 2, interpretato dalla Corte;
  • persegue un obiettivo di interesse generale di primario rilievo, cioè la tutela dell’ambiente e della salute umana;
  • è proporzionata, perché idonea e necessaria a garantire il trattamento corretto dei rifiuti, mentre soluzioni alternative, come la semplice restituzione ai notificatori, non offrirebbero adeguate garanzie;
  • è controllata giurisdizionalmente e consente al proprietario di contestare la qualificazione dei beni come rifiuti o eventuali arbitrii dell’autorità.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 va interpretato nel senso che le lettere c) e d) si applicano in via alternativa;
  • la lettera c) obbliga l’autorità competente del paese di spedizione, qualora individui una spedizione illegale, a recuperare o smaltire i rifiuti ripresi;
  • l’esame della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità della lettera c) rispetto all’articolo 17 della Carta.

Principi affermati

La pronuncia rafforza l’idea che, nel sistema del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, la ripresa dei rifiuti illegali non è un fine in sé, ma il passaggio che conduce necessariamente a un trattamento finale ecologicamente corretto. La tutela del diritto di proprietà non impedisce questa disciplina, poiché la misura è funzionale a interessi generali di rango elevato e opera entro limiti legali e proporzionati.

Come è indicizzato

Materiespedizioni di rifiutiambientediritto di proprietàrifiuti pericolosivalidità degli atti dell’unione

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