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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16233/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta da una società cessionaria di credito, quale mandataria di una società veicolo, contro due fideiussori e altri soggetti. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inefficace, ex art. 2901 c.c., l'atto istitutivo di un trust del 25 novembre 2013, con cui i disponenti avevano conferito immobili e partecipazioni sociali, ritenendolo pregiudizievole per le ragioni del creditore. In appello la decisione veniva riformata solo in parte: veniva dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, accertato il difetto di legittimazione di una società trustee, confermata l'inefficacia dell'atto e regolate le spese. I ricorrenti principali hanno dedotto: 1) che la revocatoria avrebbe dovuto colpire i singoli atti di dotazione e non l'atto istitutivo del trust; 2) che non sarebbe stata esaminata l'eccezione di non revocabilità ex art. 2901, comma 3, c.c. fondata su un riconoscimento di debito contenuto nell'atto; 3) che non era stata provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria e la sua riconducibilità alla cessione in blocco; 4) che difettavano i presupposti dell'azione revocatoria, in particolare eventus damni e consilium/scientia damni, e che la banca sarebbe decaduta ex art. 1957 c.c. La resistente principale ha proposto ricorso incidentale tardivo lamentando, in sintesi, la mancata conferma della legittimazione passiva della trustee originaria e la mancata pronuncia sulla rifusione di spese già pagate ad altro convenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le doglianze dei ricorrenti principali introducessero questioni nuove non emergenti dalla sentenza impugnata, oppure non adeguatamente autosufficienti, o comunque non pertinenti al decisum; in particolare ha rilevato la novità della prospettazione sulla pluralità di atti di dotazione, la novità dell'eccezione ex art. 2901, comma 3, c.c., l'inammissibilità delle censure sulla prova della cessione del credito e sulla titolarità attiva, nonché la sostanziale richiesta di rivalutazione del merito sull'azione revocatoria. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato tardivo e quindi inammissibile perché proposto oltre il termine lungo, senza poter beneficiare dell'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c., mancando un interesse sorto per effetto del ricorso principale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti principali e incidentali, mentre la ricorrente incidentale è stata condannata a rifondere le spese ad Accademia Consulting s.r.l.; inoltre è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è stata ritenuta astrattamente esperibile contro l'atto dispositivo che pregiudica il creditore; le censure che pretendevano di limitarne l'oggetto o di invocare cause di non revocabilità sono state dichiarate inammissibili perché nuove o non autosufficienti.

  • art. 2901, comma 3, c.c.

    L'eccezione di non revocabilità fondata su un riconoscimento di debito è stata considerata questione nuova, da dedurre tempestivamente e da indicare specificamente nel ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell'onere della prova è stata ritenuta non formulata secondo i principi che distinguono fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inidonea a integrare correttamente il vizio denunciato, risolvendosi in realtà in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata reputata non dedotta in modo conforme ai rigorosi limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    La contestazione sulla titolarità del credito e sulla cessione in blocco è stata considerata nuova e comunque non decisiva nel contesto dell'inammissibilità del motivo.

  • artt. 1-4 l. n. 130/1999

    Richiamati in relazione alla cartolarizzazione/cessione dei crediti, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1957 c.c.

    La dedotta decadenza del creditore garante è stata reputata questione nuova rispetto alla sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le censure sono state respinte perché, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, introducevano questioni nuove, non autosufficienti o tendevano a ottenere un riesame del merito non consentito.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'indicazione degli atti e delle deduzioni rilevanti, specie quando si prospettano questioni non trattate nella sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le censure prive di specifica attinenza al decisum sono equiparate alla mancata enunciazione dei motivi e sono inammissibili.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare la tempestività necessaria delle eccezioni in senso stretto nel giudizio di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per affermare la necessità di deduzione tempestiva delle eccezioni in senso stretto.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    L'impugnazione incidentale è stata considerata tardiva perché proposta oltre il termine lungo.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammessa solo quando l'interesse sorge per effetto dell'impugnazione principale; in mancanza, resta inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni di fatto o giuridiche non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri di averle già dedotte nei gradi di merito e indichi specificamente dove ciò sia avvenuto.
  • Quando si contesta la violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione deve riportare gli atti e i passaggi essenziali necessari a verificare ex actis la tempestiva deduzione della questione.
  • Le eccezioni in senso stretto devono essere tempestivamente sollevate nel giudizio di merito; in cassazione non possono essere utilmente introdotte come questioni nuove.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o del peso delle prove, attività riservata al giudice di merito.
  • La censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea attribuzione dell'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando si mira a contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
  • La contestazione sulla titolarità del credito derivante da cessione in blocco deve essere specifica e coerente con il decisum; se formulata in modo generico o su circostanze nuove, è inammissibile.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è inammissibile quando l'interesse a proporla era già presente al momento della pubblicazione della sentenza e non è sorto per effetto dell'impugnazione principale.
  • Il sindacato della Corte di cassazione non si estende alla scelta, da parte del giudice di merito, degli elementi probatori ritenuti più attendibili, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso logico seguito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoFideiussione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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