Sentenza n. 4254/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 29/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza del 29 settembre 2025, con la quale aveva chiesto la fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la fissazione dell'appuntamento ha determinato l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto e ha quindi soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., con sentenza in forma semplificata previa audizione delle parti. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente, ove l'amministrazione provveda nelle more del giudizio, la definizione della controversia secondo gli effetti previsti dall'art. 34, comma 5, c.p.a.; nel caso concreto, il ricorso era diretto a ottenere la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento per il visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione, idonea a soddisfare la pretesa azionata, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, applicata nella camera di consiglio.
art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009
Richiamato quale base normativa della domanda di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare una domanda di visto può integrare il soddisfacimento della pretesa processuale, quando determina l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto; in tal caso il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese nel giudizio avverso il silenzio è giustificata quando, alla luce del tempo intercorso tra l'istanza e la proposizione del ricorso e della condotta collaborativa dell'amministrazione, quest'ultima abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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