Cassazione Penale, Sentenza n. 9883/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. In sostanza la censura sul mancato esame/ motivazione riguardo alla sospensione condizionale è stata ritenuta fondata; tuttavia, essendo nel frattempo scaduti i termini di prescrizione, la Corte ha dichiarato estinto il reato e ha annullato la condanna senza rinvio per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mearelli è stato condannato dal Tribunale di Roma il 10/12/2020 a €2.500 di ammenda, pena condizionalmente sospesa, per violazione dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008: in qualità di datore di lavoro non documentava le verifiche degli ancoraggi né il corretto accesso in sicurezza all'attrezzatura auto-sollevante usata da operai a 9 m il 16/02/2016. L'appello (sottoscritto dal difensore d'ufficio) lamentava: 1) mancata assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il giudizio dei rilievi ispettivi sarebbe soggettivo; 2) assoluzione ex art. 350 c.2 c.p.p. per mancata prova della qualifica di datore di lavoro; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 4) errata concessione (o gestione) della sospensione condizionale della pena, contestando che il beneficio sarebbe stato concesso senza che l'imputato lo avesse richiesto. L'impugnazione è stata convertita in ricorso per cassazione (la sentenza pecuniaria è in parte non appellabile). La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili o manifestamente infondati (perché mirano a un riesame di fatto non consentito in sede di legittimità; per le attenuanti generiche è necessaria specifica motivazione), ma ha accolto il quarto motivo rilevando che dal verbale emergeva la richiesta di benefici e che il Tribunale non aveva motivato adeguatamente il diniego; accogliendo il motivo, la Corte ha constatato la sopravvenuta prescrizione del reato.
Norme richiamate
art. 71 D.Lgs. 81/2008
Norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro invocata come fattispecie di reato per la mancata documentazione delle verifiche degli ancoraggi e del corretto accesso all'attrezzatura di lavoro in quota.
art. 530 c.p.p.
Norma sulle cause di assoluzione; nel ricorso è stata invocata per chiedere l'assoluzione, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile perché mirava a un riesame di fatto non consentito in cassazione.
art. 350 c. 2 c.p.p.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per ottenere l'assoluzione per non aver commesso il fatto (sostanzialmente censura sulla qualifica di datore di lavoro); la Corte ha ritenuto la questione implicare valutazioni di fatto non rilevabili in sede di legittimità.
art. 62-bis c.p.
Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che l'esistenza di tali attenuanti richiede motivazione specifica e positiva del giudice e che la mera richiesta non è sufficiente.
art. 593 co. 3 c.p.p.
Norma sulla non appellabilità di alcune sentenze (tra cui quella che condanna a sola sanzione pecuniaria); perciò l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che richiedono un riesame in fatto delle prove; le censure devono essere di legittimità e non meramente rivisitare la valutazione probatoria.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione specifica e positiva da parte del giudice: non è sufficiente una valutazione generica o apodittica.
- Se la difesa richiede la sospensione condizionale della pena (anche se si tratta di sola sanzione pecuniaria), il giudice deve motivare espressamente l'eventuale diniego valutando le finalità di prevenzione speciale e rieducazione; non può negarlo invocando la futura convenienza dell'imputato a fruirne.
- Se, a seguito di accoglimento di un motivo, emerge che il termine di prescrizione è maturato, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
- Quando la sentenza è non appellabile (es. condanna a sola sanzione pecuniaria), l'appello può essere convertito in ricorso per cassazione; il ricorso deve comunque rispettare i limiti di ammissibilità tipici della legittimità.
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