Sentenza del 21/06/2018 n. 1214 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori compensi professionali per euro 47.442,33, ricostruiti mediante indagini sui versamenti bancari non adeguatamente giustificati; costi dedotti per euro 1.954 ritenuti non documentati o non deducibili; e redditi diversi non dichiarati per euro 86.830, riferiti a somme ricevute da una società in accomandita semplice della quale il contribuente era socio. Il contribuente contestava inoltre la validità dell'accertamento per mancata redazione del processo verbale di constatazione e per asserita insufficiente motivazione, sostenendo che molte somme bancarie fossero restituzioni di anticipazioni effettuate a favore di condomini.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto quasi integralmente l'appello principale del contribuente e l'appello incidentale dell'Agenzia. È stata confermata la validità dell'accertamento senza necessità di un contraddittorio preventivo generalizzato, trattandosi di indagini finanziarie svolte senza accessi o verifiche nei locali professionali. Sono state ritenute imponibili le somme bancarie per le quali il contribuente non aveva dimostrato in modo concreto l'esistenza e la correlazione con precedenti anticipazioni. È stata confermata la ripresa relativa al bonifico qualificato dallo stesso contribuente come collegato a un rapporto di lavoro. È stata inoltre confermata la deducibilità delle due fatture per le quali era stata provata l'effettiva corresponsione, mentre per le altre il contribuente aveva riconosciuto l'indeducibilità. È stata confermata anche l'esclusione da tassazione di euro 85.822,99, ritenuti utili societari distribuiti tardivamente. In accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia, è stata invece recuperata a tassazione anche la somma di euro 4.151,98 relativa all'assegno del 16 gennaio 2009, poiché la produzione delle fatture non dimostrava che il contribuente avesse previamente sostenuto le relative spese. Le spese processuali sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
La previsione non è fonte di generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'amministrazione fiscale.
L'obbligo di attendere il termine dilatorio e di redigere un processo verbale di constatazione opera, in via generale, per accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali destinati all'attività del contribuente, non per i controlli svolti esclusivamente a tavolino o mediante indagini bancarie.
Articolo 42, D.P.R. n. 600/1973
L'atto richiamato nella motivazione dell'avviso deve essere allegato quando non sia conosciuto né conoscibile dal contribuente. Non è necessaria l'allegazione di documenti già messi a disposizione del contribuente durante il contraddittorio istruttorio.
Articolo 32, D.P.R. n. 600/1973
I documenti e le informazioni non prodotti in risposta a una specifica richiesta dell'amministrazione finanziaria possono diventare inutilizzabili nel successivo giudizio tributario, purché la richiesta sia adeguata e l'ufficio abbia indicato la relativa preclusione.
Articolo 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La produzione di nuovi documenti in appello tributario è astrattamente consentita, ma può essere limitata dalla preclusione prevista dall'articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 per la documentazione non esibita in fase amministrativa.
Articolo 109, TUIR
È stato applicato il principio di competenza nella deduzione dei costi. Un costo imputato erroneamente a un periodo diverso non può essere normalmente compensato nel periodo corretto; il contribuente deve utilizzare gli strumenti di rimborso previsti dall'ordinamento.
Articolo 28-ter, D.P.R. n. 602/1973
La compensazione prevista dalla norma riguarda specifiche ipotesi nell'ambito della liquidazione di rimborsi d'imposta e non consente, in via generale, di compensare direttamente imposte pagate in un diverso periodo d'imposta.
Massime di principio
- In caso di accertamento fondato su indagini bancarie svolte senza accessi o verifiche nei locali professionali, la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo o la mancata redazione di un processo verbale di constatazione non determina automaticamente la nullità dell'atto.
- Il contribuente deve dimostrare analiticamente che i versamenti bancari non costituiscono ricavi o compensi, fornendo documenti oggettivi, coerenti e cronologicamente collegati alle singole movimentazioni. La semplice qualificazione come rimborso o restituzione di anticipazioni è insufficiente.
- La produzione di fatture intestate al condominio dimostra l'esistenza delle spese, ma non necessariamente che esse siano state previamente pagate dal professionista con denaro proprio e successivamente rimborsate.
- È essenziale rispondere tempestivamente e in modo completo alle richieste documentali dell'Agenzia delle Entrate, poiché la mancata esibizione nella fase amministrativa può impedire l'utilizzo dei documenti anche in giudizio o in appello.
- La motivazione dell'avviso può essere ritenuta sufficiente quando il contribuente abbia già ricevuto dall'ufficio l'elenco delle movimentazioni contestate e abbia potuto interloquire su di esse, anche se l'avviso non riproduce integralmente tutti i prospetti già conosciuti.
- Gli errori di imputazione temporale dei componenti reddituali devono essere corretti mediante gli strumenti fiscali appropriati, come la richiesta di rimborso, e non attraverso una compensazione automatica tra periodi d'imposta.
- Le somme ricevute da un socio da una società possono essere qualificate come utili distribuiti, anche se riferiti a esercizi precedenti, quando i rapporti tra le parti e gli elementi disponibili rendano plausibile tale ricostruzione e non emergano prestazioni alternative idonee a giustificarle.
- Nel processo tributario la soccombenza può essere reciproca: quando entrambe le parti ottengono solo una parte delle proprie richieste, il giudice può compensare integralmente le spese.
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