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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 11/2025 del 21/01/2025 del Tribunale di Larino, Sez. Lavoro nel procedimento n. 683/2024 R.G..

Giustizia amministrativa202500328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo n. 11/2025 del Tribunale di Larino, Sezione lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise all'obbligo di pagamento derivante dal decreto ingiuntivo n. 11/2025, dichiarato esecutivo con decreto n. 403/2025. Il titolo monitorio traeva origine da precedenti pronunce del giudice del lavoro che avevano imposto la rideterminazione del fondo di risultato spettante a dirigenti medici e dalle deliberazioni del Commissario liquidatore con cui il debito era stato riconosciuto ai sensi dell'art. 1988 c.c. Il decreto ingiuntivo, notificato dapprima il 22 gennaio 2025 e poi in forma esecutiva l'11 marzo 2025, non era stato opposto né adempiuto. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. L'amministrazione, pur regolarmente evocata, non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Collegio ha affermato che il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. ha valore di cosa giudicata ai fini dell'ottemperanza ed è riconducibile agli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel merito, non essendo stata fornita alcuna prova dell'adempimento, ha accertato l'inottemperanza e ordinato al Direttore Generale dell'A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di pagare al ricorrente euro 8.640,25, oltre interessi dal 31 dicembre 2005 fino al saldo, nonché di pagare al difensore antistatario le spese della procedura monitoria, pari a euro 567,00 per compensi ed euro 118,50 per spese documentate, oltre accessori di legge. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, senza compenso, il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell'A.S.RE.M., con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte e con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. La penalità di mora è stata negata allo stato, in ragione della nomina del commissario ad acta, salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. La resistente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, di adottare le misure necessarie a garantire l'esecuzione del giudicato e, ricorrendone i presupposti, di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata ritenuta non necessaria allo stato, in presenza della nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Ricompresi tra i titoli suscettibili di ottemperanza sono gli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.

  • art. 647 c.p.c.

    decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo

    La definitività dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo attribuisce al titolo valore di cosa giudicata ai fini della proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.

  • art. 1988 c.c.

    riconoscimento del debito

    Le deliberazioni del Commissario liquidatore costituivano il riconoscimento del debito posto a fondamento della successiva procedura monitoria.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. è equiparato, ai fini del giudizio di ottemperanza, a una sentenza passata in giudicato e costituisce titolo idoneo per l'azione prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione debitrice è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • In presenza della mancata esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo e dell'assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute, fissando un termine ultimativo per l'esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi a istanza di parte dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata allo stato quando il giudice abbia già predisposto una misura sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta, restando possibile una successiva rivalutazione in caso di persistente mancata collaborazione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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