Cassazione Penale, Sentenza n. 32715/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente deve espiare undici mesi e quindici giorni di reclusione, in forza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti relativo a due condanne per furti commessi nel 2008. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare, valorizzando la lunga carriera criminale, le segnalazioni pregiudizievoli fino al 2014, l'asserita inidoneità del domicilio indicato, la presenza presso tale domicilio di persone non disponibili o sottoposte a misure alternative e l'assenza di un serio processo di revisione critica. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di esaminare la documentazione depositata il 27 gennaio 2026, dalla quale risultava la possibile disponibilità di un diverso domicilio, ritenuto adeguato dagli accertamenti disposti dallo stesso Tribunale. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione del programma di risocializzazione presso un'associazione di volontariato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter dell'ordinamento penitenziario, censurando la valorizzazione pressoché esclusiva dei precedenti e della gravità dei reati, l'omessa acquisizione della relazione dell'UEPE, la mancata considerazione dell'assenza di iscrizioni nel certificato dei carichi pendenti, del lungo tempo trascorso dai reati e dell'assenza di nuovi illeciti, nonché l'affermazione meramente assertiva circa la mancanza di revisione critica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato anzitutto un deficit motivazionale, poiché il Tribunale non aveva esaminato la deduzione difensiva relativa alla sopravvenuta disponibilità di un diverso domicilio, questione potenzialmente decisiva per l'esito della richiesta. La Corte ha inoltre ritenuto meritevole di accoglimento anche la censura relativa ai criteri di valutazione della richiesta di affidamento in prova. Il giudice di sorveglianza deve considerare la natura e gravità dei reati e i precedenti, ma deve anche valutare la condotta successiva, l'evoluzione attuale della personalità, l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, i legami familiari e le prospettive di risocializzazione. Nel caso concreto, il Tribunale aveva fondato il diniego quasi esclusivamente sul numero e sulla gravità dei precedenti, senza ponderare adeguatamente la pena non esorbitante, il tempo trascorso dai reati, l'intervallo dall'ultima manifestazione dell'indole criminale e gli elementi relativi alla personalità attuale del condannato. È stato quindi disposto un nuovo giudizio, libero nell'esito, da svolgersi secondo i criteri indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma invocata per censurare l'ordinanza sotto il profilo della violazione di legge.
art. 111 Cost.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
La motivazione deve consentire di comprendere e verificare il percorso decisorio, confrontandosi con le allegazioni difensive rilevanti.
art. 125, comma 3, c.p.p.
I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
Il difetto di esame di una questione difensiva decisiva determina un deficit motivazionale.
art. 47 Ord. pen.
Affidamento in prova al servizio sociale
La misura richiede una valutazione prognostica sulla possibilità che il beneficio, anche mediante prescrizioni, contribuisca alla rieducazione e prevenga la recidiva; il giudizio deve considerare l'evoluzione della personalità successiva al reato e la condotta attuale.
art. 47-ter Ord. pen.
La detenzione domiciliare può essere valutata, nei casi consentiti dalla pena e dal titolo di reato, anche quando non sia adeguatamente avviato il processo di emenda, purché sia scongiurato il pericolo di nuovi reati.
art. 47, comma 2-bis, Ord. pen.
Attività di volontariato o di pubblica utilità senza remunerazione
L'ammissione a un idoneo servizio di volontariato o ad attività di pubblica utilità può costituire elemento positivo nella prognosi sul buon esito dell'affidamento, soprattutto per chi non disponga di opportunità lavorative.
artt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 26 marzo 2001
Forme e modalità delle attività di volontariato o di pubblica utilità senza remunerazione
Richiamati per individuare le forme e modalità delle attività valutabili ai fini dell'affidamento in prova.
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 112
Introduzione del comma 2-bis dell'art. 47 Ord. pen.
Richiamato quale fonte dell'ampliamento degli elementi di risocializzazione valutabili attraverso volontariato o pubblica utilità.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza deve esaminare le allegazioni difensive relative a profili decisivi o rilevanti, come la disponibilità sopravvenuta di un domicilio idoneo; l'omesso confronto con tali deduzioni determina un vizio motivazionale.
- La prognosi sul buon esito dell'affidamento in prova non può fondarsi pressoché esclusivamente sul numero o sulla gravità dei precedenti penali. Tali elementi devono essere bilanciati con la condotta successiva al reato, il tempo trascorso, l'eventuale assenza di nuove denunce o illeciti, l'evoluzione attuale della personalità e le concrete prospettive di risocializzazione.
- Ai fini dell'affidamento in prova non è necessario che il condannato abbia già conseguito il pieno ravvedimento, ma deve risultare significativamente avviato un processo di emenda valutabile attraverso elementi attuali e concreti.
- L'attività lavorativa, il volontariato o lo svolgimento di attività di pubblica utilità possono costituire elementi positivi nella prognosi di risocializzazione e di prevenzione della recidiva, anche quando il condannato non abbia opportunità di inserimento lavorativo.
- Nella valutazione prognostica devono essere considerati la durata e l'entità della pena da espiare, il tempo trascorso dai reati e dall'ultima manifestazione di condotte criminali, nonché i tratti attuali della personalità; il richiamo generico a una risalente carriera criminale non è sufficiente.
- Il giudizio di pericolosità e di inidoneità della misura alternativa deve essere concreto e motivato, non potendo risolversi in affermazioni assertive sull'assenza di revisione critica o sul pericolo di recidiva.
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