Cassazione Civile, Ordinanza n. 09145/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda nasce dall’insinuazione al passivo di un credito iscritto a ruolo relativo a somme che il gestore del fondo di garanzia aveva corrisposto a una banca finanziatrice per il residuo di due finanziamenti concessi alla società poi fallita e assistiti dalla garanzia del fondo. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di documentazione idonea; il tribunale, investito dell’opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo non provato il presupposto del pagamento effettuato dal garante alla banca finanziatrice, non essendo sufficienti l’estratto di ruolo e due dichiarazioni unilaterali del garante. Nel ricorso per cassazione il soggetto ricorrente ha contestato il decreto di rigetto; dalla sentenza emerge inoltre la sua deduzione di aver depositato un atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio di opposizione, circostanza però contestata dalla procedura e comunque non idonea, secondo la Corte, a conferirgli autonoma legittimazione impugnatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che la parte ricorrente era rimasta estranea al giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale erano parti solo l’ente riscossore e il fallimento, e che quindi difettava della legittimazione a proporre ricorso per cassazione, trattandosi di potere processuale spettante solo a chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nel grado precedente. Ha inoltre osservato che, anche a voler ritenere sussistente un intervento adesivo nel giudizio di merito, l’interventore ad adiuvandum non ha autonoma legittimazione a impugnare, salvo questioni specifiche relative alla qualificazione dell’intervento o alle spese poste a suo carico, ipotesi non ricorrenti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 100, lett. a), L. 662/1996
è richiamata come base istitutiva del fondo di garanzia nell’ambito della quale il gestore aveva effettuato il pagamento alla banca finanziatrice
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la produzione solo parziale del provvedimento impugnato non comporta improcedibilità se la motivazione è comunque integralmente ricavabile dagli atti depositati
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato con riferimento al deposito delle memorie nella fase camerale
art. 99, comma 12, L. fall.
viene indicato come norma in base alla quale la ricorrente non era legittimata a proporre ricorso per cassazione essendo rimasta estranea al giudizio di opposizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma di modifica richiamata in relazione all’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta solo a chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio conclusosi con il provvedimento impugnato; non è sufficiente essere titolari del rapporto sostanziale dedotto in causa.
- Chi rimane estraneo al giudizio di merito non può impugnare la decisione che lo definisce, salvo i casi eccezionali dell’opposizione di terzo.
- L’interventore adesivo non ha autonoma legittimazione a impugnare la decisione resa nel giudizio in cui è intervenuto, salvo che l’impugnazione riguardi questioni specifiche sulla qualificazione dell’intervento o sulle spese a suo carico.
- La mancata integrale produzione del provvedimento impugnato non determina improcedibilità quando le rationes decidendi risultino comunque integralmente ricavabili dagli atti di causa prodotti nel giudizio di cassazione.
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