Cassazione Penale, Ordinanza n. 16090/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, ai quali il GIP del Tribunale aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p., hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. I ricorsi erano identici e vertevano su un unico motivo: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena concordata e poi applicata, lamentando in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo o comunque non adeguatamente giustificato. La Corte ha rilevato che la censura investiva proprio la congruità della pena, profilo non deducibile nel perimetro dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che il motivo proposto fosse estraneo ai motivi tassativamente consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché diretto a contestare la congruità della pena concordata e applicata. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, già pronunciata dal GIP.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento sono tassativi; non è consentita la censura sulla congruità della pena concordata e applicata.
artt. 81, comma 2, 110 c.p.
norme richiamate per la contestazione dei reati in concorso e continuazione.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a fondamento della contestazione relativa agli stupefacenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, i motivi sono tipizzati e non possono estendersi alla mera contestazione della congruità della pena concordata e applicata.
- La doglianza che investe l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio pattuito è inammissibile se non rientra tra i vizi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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