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Sentenza

Sentenza n. 1207/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza - ai decreti ingiuntivi adottati dal Tribunale di Milano n. 7029/2017, n. 23587/2017, n. 7217/2018, n. 17118/2018 e n. 1020/2021;

Giustizia amministrativa202401921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determinazioni del Commissario ad acta adottate nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza, nonché il verbale di insediamento e l’ordinativo di pagamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La sentenza definisce il reclamo proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria nell’ambito del giudizio di ottemperanza promosso da Sied S.r.l. per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Milano. Con la precedente sentenza di ottemperanza il TAR aveva assegnato all’amministrazione 120 giorni per il pagamento integrale delle somme dovute e, per il caso di inadempimento, aveva nominato il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta, con facoltà di delega. L’ASP aveva adottato una deliberazione con cui prevedeva il pagamento di una somma, ma non aveva eseguito alcun pagamento, aveva subordinato l’emissione degli ordini a ulteriori documenti e aveva individuato quale destinataria dei pagamenti una società diversa dalla creditrice. Dopo la richiesta di insediamento formulata da Sied, il Commissario delegato si era insediato, aveva verificato l’importo dovuto e aveva disposto il pagamento complessivo di € 196.533,27, poi integralmente corrisposto dall’ASP. Con reclamo l’Azienda ha chiesto la nullità o l’annullamento della deliberazione commissariale, dell’ordinativo di pagamento e del verbale di insediamento. Ha sostenuto: l’assenza dei presupposti per l’insediamento, poiché l’ASP aveva già liquidato le somme con una propria deliberazione; l’illegittimità del calcolo degli interessi moratori, asseritamente prolungato per il ritardo imputabile alla creditrice nella trasmissione delle fatture; l’erroneità del calcolo delle spese legali; la mancata previsione dell’obbligo di emissione delle fatture.

La decisione

Il TAR respinge integralmente il reclamo. Esclude anzitutto che l’adozione della deliberazione dell’ASP fosse sufficiente a superare l’inottemperanza: il termine di 120 giorni era decorso, non era stato effettuato alcun pagamento e la deliberazione individuava inoltre un soggetto diverso dalla creditrice indicata nei decreti ingiuntivi e nella sentenza di ottemperanza. Il Commissario, prima dell’insediamento, si era limitato a interlocuzioni collaborative, rispettando le prerogative dell’amministrazione; l’insediamento è intervenuto solo dopo la perdurante inerzia e la mancata esecuzione effettiva dell’atto dell’ASP. Sono ritenuti legittimi gli interessi moratori calcolati fino al 23 settembre 2025, poiché maturano sino all’effettivo pagamento e l’ASP ha pagato soltanto dopo l’intervento sostitutivo del Commissario, con saldo residuo corrisposto il 14 ottobre 2025. Sono riconosciute anche le maggiori spese legali, comprensive delle spese documentate di registrazione dei decreti ingiuntivi; la diversa percentuale delle spese generali non incide sulla legittimità complessiva della liquidazione. La censura relativa alla fatturazione è superata dalla produzione delle fatture e delle successive note di credito da parte della società; inoltre, l’obbligo di fatturazione discende dalla disciplina generale e la deliberazione commissariale vi aveva comunque fatto riferimento. Le spese del reclamo sono compensate. Al Commissario delegato viene riconosciuto un compenso, posto a carico dell’amministrazione intimata, quantificato nel dispositivo in € 1.200,00.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è diretto a conseguire l’attuazione degli obblighi derivanti dai provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il Commissario ad acta è stato nominato per assicurare l’esecuzione dei decreti ingiuntivi e della precedente sentenza di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza e per i poteri del giudice, compresa la nomina del Commissario ad acta e la verifica dell’esecuzione.

  • sentenza Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021

    L’amministrazione conserva la possibilità di adempiere direttamente anche dopo la nomina del Commissario, finché quest’ultimo non abbia esercitato in concreto i poteri sostitutivi; tuttavia una mera deliberazione non seguita dal pagamento non supera l’inottemperanza.

Massime di principio

  • La mera adozione di un atto amministrativo diretto all’esecuzione di un titolo giudiziale non supera l’inottemperanza se l’amministrazione non procede al pagamento effettivo entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
  • Il Commissario ad acta, dopo la nomina ma prima dell’insediamento e dell’esercizio concreto dei poteri sostitutivi, può svolgere interlocuzioni collaborative con l’amministrazione e con il creditore senza violare le prerogative dell’amministrazione commissariata.
  • L’insediamento del Commissario ad acta è legittimo quando, nonostante la nomina e il decorso del termine assegnato, l’amministrazione non abbia eseguito effettivamente il pagamento e l’atto adottato sia contestato dal creditore o risulti inidoneo a individuare correttamente il destinatario del pagamento.
  • Gli interessi moratori dovuti in esecuzione di un titolo giudiziale maturano fino all’effettivo pagamento; il periodo successivo a una deliberazione di liquidazione resta computabile quando tale deliberazione non sia stata seguita da alcun pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il Commissario ad acta può verificare e quantificare le somme effettivamente dovute, includendo le spese documentate connesse ai titoli da eseguire, purché la liquidazione resti conforme al contenuto del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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