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Sentenza

Sentenza n. 1527/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 311/2025 del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro pubblicata il 04.02.2025 nella causa RG n. 3495/2024.

Giustizia amministrativa202600395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro n. 311/2025, relativa al pagamento di somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 311/2025 del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro. Prima dell'udienza camerale del 25 giugno 2026 ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento integrale delle somme riconosciute dal giudicato, rendendo così superata la controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata interamente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, liquidandole in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere del contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente prima della decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., anziché adottare ulteriori misure esecutive.
  • L'integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude la condanna alle spese dell'amministrazione che abbia determinato la necessità di promuovere il giudizio; l'amministrazione può essere qualificata come virtualmente soccombente.
  • La definizione del giudizio di ottemperanza per integrale adempimento non impedisce al giudice di disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti quando emergano potenziali profili di danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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