Cassazione Civile, Ordinanza n. 03219/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con recupero di maggiori IRPEF, IVA e IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per tardività; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo invalida la notifica della cartella e, quindi, annullandola. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia l'ente della riscossione sia l'Agenzia delle Entrate. La società di riscossione ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 139 c.p.c. per avere la CTR ritenuto invalida la notifica della cartella, sostenendo che la consegna era avvenuta presso la dimora abituale del contribuente, a mani della moglie, e che il destinatario era risultato irreperibile all'indirizzo di residenza anagrafica in altro Comune; violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 per la ritenuta tempestività del ricorso originario; violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice utilizzato un certificato storico di residenza asseritamente tardivamente prodotto; violazione dell'art. 90 c.p.c. sulle spese. L'Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 per la ritenuta nullità della notifica effettuata a mani della moglie convivente presso l'indirizzo di Avola, nonché la violazione dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. per non avere la CTR considerato la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo e il passaggio in giudicato dell'avviso di accertamento non impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso della società di riscossione e il primo e il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, ritenendo tardivo il ricorso introduttivo del contribuente perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato dall'Agenzia delle Entrate per dedurre errori processuali nella decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
art. 139 c.p.c.
la Corte ribadisce che la notifica eseguita mediante consegna a persona di famiglia nel luogo di residenza effettiva del destinatario è idonea; le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria.
art. 156, terzo comma, c.p.c.
richiamato per sostenere la sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il ricorso originario del contribuente è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
censurata la sua applicazione perché la CTR avrebbe considerato un documento asseritamente tardivamente prodotto.
art. 26, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per il rinvio all'art. 60 d.P.R. 600/1973 in tema di notifica della cartella di pagamento.
art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
impone, in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, l'invio della raccomandata informativa; la Corte ha dato rilievo al fatto che tale adempimento era stato eseguito.
art. 382 c.p.c.
utilizzato come base per la cassazione senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 90 c.p.c.
richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Ai fini della validità della notificazione effettuata a persona di famiglia, rileva la residenza effettiva del destinatario e non esclusivamente la residenza anagrafica, che ha valore meramente presuntivo e può essere vinta da prova contraria anche presuntiva.
- La notifica eseguita presso il luogo di dimora abituale del destinatario, a mani di un familiare convivente, è idonea a produrre gli effetti legali della conoscenza quando siano rispettate le formalità previste dalla disciplina applicabile, inclusa la raccomandata informativa ove necessaria.
- Se la notifica della cartella di pagamento è valida, il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre regolarmente e il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità, quando l'errore del giudice di merito riguarda un punto che consente di definire la causa senza ulteriori accertamenti, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio.
- Il giudice di merito non può escludere la presunzione di conoscenza derivante dalla notificazione ex art. 139 c.p.c. se le risultanze fattuali dimostrano la consegna nel luogo di effettiva residenza del destinatario e a soggetto qualificato come familiare convivente.
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