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Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima 92/2020 - IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti - Indebita detrazione dell'IVA - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria - Contenuto - Onere della prova a carico del Contribuente - Contenuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava per l'anno 2014 l'indebita detrazione dell'IVA e l'emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti tra la ricorrente e la ditta individuale XXX (il cui titolare è anche il legale rappresentante della XXX s.r.l.). L'Ufficio ha esposto elementi indiziari quali: commistione di interessi tra le parti, volume d'affari anomalo (solo 20 euro dichiarati), acquisti e rimanenze incongrue, perduranti perdite d'esercizio, assenza di mezzi, personale e locali adeguati, mancanza di sede rintracciabile, assenza di pagamenti per la merce fatturata, dichiarazioni dei clienti che evidenziano importi ben superiori, e l'atto di adesione sottoscritto dal titolare della ditta individuale che confermava i rilievi di inesistenza oggettiva delle operazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito elementi indiziari di gravità, precisione e concordanza idonei a dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni e che la ricorrente non abbia fornito prova puntuale e convincente dell'effettiva effettuazione delle prestazioni né della fonte legittima della detrazione. È stato altresì valorizzato l'atto di adesione della ditta individuale che confermava le contestazioni. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 800,00.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sez. VI, 15/05/2018, n. 11873

    Cassazione civile, sez. VI, 15/05/2018, n. 11873

    Principio secondo cui, nelle ipotesi di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve provare (anche con indizi) l'inesistenza delle operazioni; una volta fornita tale prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare in modo puntuale l'effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima della detrazione, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture contabili o le evidenze di pagamento

Massime di principio

  • Ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve prima fornire elementi, anche indiziari, che dimostrino l'oggettiva inesistenza delle operazioni; a seguito di ciò il contribuente deve fornire prova puntuale e documentale dell'effettiva esecuzione delle operazioni e della legittimità della detrazione.
  • Gli elementi indiziari hanno valore probatorio se sono gravi, precisi e concordanti (es. commistione di interessi, incongruità contabili, assenza di struttura operativa, ammissioni della controparte).
  • La mera regolarità formale delle scritture contabili, le evidenze contabili dei pagamenti o affermazioni generiche non sono sufficienti a superare elementi indiziari di inesistenza, poiché sono dati facilmente falsificabili.
  • Prove che il contribuente dovrebbe conservare e presentare per difendersi efficacemente: contratti con terzi, documenti di trasporto, bolle di consegna, evidenze bancarie dei pagamenti, fotografie e documentazione di magazzino, dichiarazioni congrue di terzi (clienti/fornitori), ordini e corrispondenza commerciale, inventari verificabili e testimonianze rilevanti.
  • Ammissioni o atti formali della controparte (es. atto di adesione a un avviso di accertamento) sono molto rilevanti e possono consolidare la ricostruzione dell'Amministrazione.
  • In presenza di rapporti tra soggetti riconducibili alla stessa persona (commistione di interessi/controllo), il giudizio di attendibilità delle operazioni è più stringente: è necessario documentare con maggiore rigore l'effettiva movimentazione di beni/servizi e i relativi pagamenti.

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