Sentenza del 17/02/2020 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima 92/2020 - IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti - Indebita detrazione dell'IVA - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria - Contenuto - Onere della prova a carico del Contribuente - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava per l'anno 2014 l'indebita detrazione dell'IVA e l'emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti tra la ricorrente e la ditta individuale XXX (il cui titolare è anche il legale rappresentante della XXX s.r.l.). L'Ufficio ha esposto elementi indiziari quali: commistione di interessi tra le parti, volume d'affari anomalo (solo 20 euro dichiarati), acquisti e rimanenze incongrue, perduranti perdite d'esercizio, assenza di mezzi, personale e locali adeguati, mancanza di sede rintracciabile, assenza di pagamenti per la merce fatturata, dichiarazioni dei clienti che evidenziano importi ben superiori, e l'atto di adesione sottoscritto dal titolare della ditta individuale che confermava i rilievi di inesistenza oggettiva delle operazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito elementi indiziari di gravità, precisione e concordanza idonei a dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni e che la ricorrente non abbia fornito prova puntuale e convincente dell'effettiva effettuazione delle prestazioni né della fonte legittima della detrazione. È stato altresì valorizzato l'atto di adesione della ditta individuale che confermava le contestazioni. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 800,00.
Norme richiamate
Cassazione civile, sez. VI, 15/05/2018, n. 11873
Cassazione civile, sez. VI, 15/05/2018, n. 11873
Principio secondo cui, nelle ipotesi di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve provare (anche con indizi) l'inesistenza delle operazioni; una volta fornita tale prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare in modo puntuale l'effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima della detrazione, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture contabili o le evidenze di pagamento
Massime di principio
- Ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve prima fornire elementi, anche indiziari, che dimostrino l'oggettiva inesistenza delle operazioni; a seguito di ciò il contribuente deve fornire prova puntuale e documentale dell'effettiva esecuzione delle operazioni e della legittimità della detrazione.
- Gli elementi indiziari hanno valore probatorio se sono gravi, precisi e concordanti (es. commistione di interessi, incongruità contabili, assenza di struttura operativa, ammissioni della controparte).
- La mera regolarità formale delle scritture contabili, le evidenze contabili dei pagamenti o affermazioni generiche non sono sufficienti a superare elementi indiziari di inesistenza, poiché sono dati facilmente falsificabili.
- Prove che il contribuente dovrebbe conservare e presentare per difendersi efficacemente: contratti con terzi, documenti di trasporto, bolle di consegna, evidenze bancarie dei pagamenti, fotografie e documentazione di magazzino, dichiarazioni congrue di terzi (clienti/fornitori), ordini e corrispondenza commerciale, inventari verificabili e testimonianze rilevanti.
- Ammissioni o atti formali della controparte (es. atto di adesione a un avviso di accertamento) sono molto rilevanti e possono consolidare la ricostruzione dell'Amministrazione.
- In presenza di rapporti tra soggetti riconducibili alla stessa persona (commistione di interessi/controllo), il giudizio di attendibilità delle operazioni è più stringente: è necessario documentare con maggiore rigore l'effettiva movimentazione di beni/servizi e i relativi pagamenti.
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