Cassazione Penale, Sentenza n. 44332/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma della condanna per furto di energia elettrica (art. 624 c.p.). Quattro censure principali: 1) illegittimità della querela della Sig.ra Gallicini perché il contatore era intestato a terza persona (Sparacino Isabella) e mancava la voltura; 2) insufficienza e travisamento della prova, sostenendo che la condanna si fonda solo sulle dichiarazioni della parte offesa senza riscontri esterni (mancanza delle immagini del contatore, mancata verifica dello stato dei luoghi) e assenza di prova che l'imputato abbia tratto profitto dall'allaccio; 3) mancata concessione dei benefici di cui all'art. 131-bis c.p., in ragione di carenza di adeguata motivazione e assenza di prova dell'entità del danno; 4) negazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., contestando l'uso dei precedenti penali e l'assenza di considerazione dell'ammissione dell'allaccio da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Motivazioni principali: 1) la doglianza sulla legittimazione della querela è mera reiterazione dell'appello ed è infondata alla luce del principio secondo cui il bene tutelato dal furto è anche il possesso di fatto, per cui i coniugi che occupavano l'abitazione sono persone offese e legittimate a querelare; 2) le dichiarazioni della parte offesa possono reggere da sole la condanna se sottoposte a rigoroso controllo di attendibilità e corroborate da elementi di riscontro: nel caso era stata acquisita annotazione di PG che rilevava due cavi collegati al contatore della querelante, collegabili all'appartamento dell'imputato; inoltre il profitto non è elemento materiale necessario per la consumazione del delitto di furto, essendo sufficiente che il profitto fosse lo scopo dell'agente; 3) la negazione del beneficio dell'art. 131-bis è adeguatamente motivata con riferimento alla gravità della condotta (furto ai danni dei vicini) e non si risolve in vizio di motivazione; 4) la valutazione negativa sulle attenuanti generiche è discrezionale e correttamente motivata richiamando comportamento processuale, rifiuto delle versioni difensive e precedenti penali. Conseguenze: dichiarato inammissibile il ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
Il reato è configurato anche quando il bene sottratto è energia elettrica; il profitto è elemento del dolo specifico ma non è necessario che il profitto sia effettivamente conseguito per la consumazione del reato, è sufficiente che fosse l'obiettivo dell'agente
art. 336 cod. proc. pen.
Citato in combinato con l'art. 337 c.p.p. nella censura sulla querela, ma non sviluppato dalla Corte come motivo decisivo
art. 337 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla querela; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla legittimazione alla querela
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela
Principio giurisprudenziale usato dalla Corte per affermare la legittimazione alla querela dei conviventi/occupanti dell'abitazione anche se non titolari formali del contratto di fornitura
art. 122 cod. pen.
il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse
Supporta la legittimazione della querela proposta da una sola delle persone offese quando il reato danneggia più soggetti
art. 192 cod. proc. pen. (commi 3 e 4)
Regole ordinarie sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ricorda che le dichiarazioni della parte offesa possono valere da sole se adeguatamente controllate e corroborate
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che ha consentito l'acquisizione dell'annotazione di polizia giudiziaria a cui si è dato rilievo probatorio
art. 131-bis cod. pen.
Norma sui benefici penitenziari/pena sostitutiva: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa motivata sulla gravità della condotta, anche se il ricorrente lamentava insufficiente considerazione dell'entità del danno
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale del giudice di merito che ha escluso le attenuanti alla luce del comportamento e della personalità del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende; la Corte territoriale ha valutato che non sussista colpa grave del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione e ha comunque disposto il pagamento di una somma a titolo equitativo
Massime di principio
- La legittimazione a proporre querela per il furto è riconosciuta anche al titolare del possesso di fatto dell'immobile (occupante/convivente) indipendentemente dall'intestazione formale del contratto di fornitura
- Le dichiarazioni della parte offesa possono, se ritenute attendibili e corroborate, costituire base esclusiva per la condanna; sono pero' necessari controlli di attendibilità e riscontri oggettivi quando non vi sono altre prove
- Per il reato di furto di energia il profitto non deve essere effettivamente conseguito: è sufficiente che il soggetto avesse la finalità di trarne profitto (dolo specifico)
- Il diniego dei benefici (art. 131-bis) e la valutazione sulle attenuanti generiche (art. 62-bis) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogici, arbitrari o carenti di motivazione
- Elementi di riscontro tecnico (es. annotazioni di polizia giudiziaria che documentano collegamenti elettrici anomali) hanno un peso decisivo a corroborare la versione delle vittime e a fondare la responsabilità dell'imputato
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