Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44332/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la conferma della condanna per furto di energia elettrica (art. 624 c.p.). Quattro censure principali: 1) illegittimità della querela della Sig.ra Gallicini perché il contatore era intestato a terza persona (Sparacino Isabella) e mancava la voltura; 2) insufficienza e travisamento della prova, sostenendo che la condanna si fonda solo sulle dichiarazioni della parte offesa senza riscontri esterni (mancanza delle immagini del contatore, mancata verifica dello stato dei luoghi) e assenza di prova che l'imputato abbia tratto profitto dall'allaccio; 3) mancata concessione dei benefici di cui all'art. 131-bis c.p., in ragione di carenza di adeguata motivazione e assenza di prova dell'entità del danno; 4) negazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., contestando l'uso dei precedenti penali e l'assenza di considerazione dell'ammissione dell'allaccio da parte dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Motivazioni principali: 1) la doglianza sulla legittimazione della querela è mera reiterazione dell'appello ed è infondata alla luce del principio secondo cui il bene tutelato dal furto è anche il possesso di fatto, per cui i coniugi che occupavano l'abitazione sono persone offese e legittimate a querelare; 2) le dichiarazioni della parte offesa possono reggere da sole la condanna se sottoposte a rigoroso controllo di attendibilità e corroborate da elementi di riscontro: nel caso era stata acquisita annotazione di PG che rilevava due cavi collegati al contatore della querelante, collegabili all'appartamento dell'imputato; inoltre il profitto non è elemento materiale necessario per la consumazione del delitto di furto, essendo sufficiente che il profitto fosse lo scopo dell'agente; 3) la negazione del beneficio dell'art. 131-bis è adeguatamente motivata con riferimento alla gravità della condotta (furto ai danni dei vicini) e non si risolve in vizio di motivazione; 4) la valutazione negativa sulle attenuanti generiche è discrezionale e correttamente motivata richiamando comportamento processuale, rifiuto delle versioni difensive e precedenti penali. Conseguenze: dichiarato inammissibile il ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Il reato è configurato anche quando il bene sottratto è energia elettrica; il profitto è elemento del dolo specifico ma non è necessario che il profitto sia effettivamente conseguito per la consumazione del reato, è sufficiente che fosse l'obiettivo dell'agente

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Citato in combinato con l'art. 337 c.p.p. nella censura sulla querela, ma non sviluppato dalla Corte come motivo decisivo

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla querela; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla legittimazione alla querela

  • Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)

    Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela

    Principio giurisprudenziale usato dalla Corte per affermare la legittimazione alla querela dei conviventi/occupanti dell'abitazione anche se non titolari formali del contratto di fornitura

  • art. 122 cod. pen.

    il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse

    Supporta la legittimazione della querela proposta da una sola delle persone offese quando il reato danneggia più soggetti

  • art. 192 cod. proc. pen. (commi 3 e 4)

    Regole ordinarie sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ricorda che le dichiarazioni della parte offesa possono valere da sole se adeguatamente controllate e corroborate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che ha consentito l'acquisizione dell'annotazione di polizia giudiziaria a cui si è dato rilievo probatorio

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sui benefici penitenziari/pena sostitutiva: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa motivata sulla gravità della condotta, anche se il ricorrente lamentava insufficiente considerazione dell'entità del danno

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale del giudice di merito che ha escluso le attenuanti alla luce del comportamento e della personalità del ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende; la Corte territoriale ha valutato che non sussista colpa grave del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione e ha comunque disposto il pagamento di una somma a titolo equitativo

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre querela per il furto è riconosciuta anche al titolare del possesso di fatto dell'immobile (occupante/convivente) indipendentemente dall'intestazione formale del contratto di fornitura
  • Le dichiarazioni della parte offesa possono, se ritenute attendibili e corroborate, costituire base esclusiva per la condanna; sono pero' necessari controlli di attendibilità e riscontri oggettivi quando non vi sono altre prove
  • Per il reato di furto di energia il profitto non deve essere effettivamente conseguito: è sufficiente che il soggetto avesse la finalità di trarne profitto (dolo specifico)
  • Il diniego dei benefici (art. 131-bis) e la valutazione sulle attenuanti generiche (art. 62-bis) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogici, arbitrari o carenti di motivazione
  • Elementi di riscontro tecnico (es. annotazioni di polizia giudiziaria che documentano collegamenti elettrici anomali) hanno un peso decisivo a corroborare la versione delle vittime e a fondare la responsabilità dell'imputato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.