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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33036/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in concorso con altre persone per reati non specificati nel testo, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'estensione, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., degli effetti delle impugnazioni proposte da alcuni coimputati. Questi ultimi, mediante concordato in appello, avevano ottenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, e la conseguente riduzione della pena. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 587 c.p.p., sostenendo che le confessioni dei coimputati, valorizzate per la riduzione della pena, avrebbero inciso sulla ricostruzione dei fatti e avrebbero quindi natura oggettiva e non esclusivamente personale. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente analizzato le ricadute delle confessioni sulla ricostruzione del fatto e sulla qualificazione del reato. La Corte ha ritenuto che il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena fossero dipesi non dagli effetti delle confessioni sull'accertamento dei reati, ma dai comportamenti confessori individualmente tenuti dai coimputati, valutati quali condotte successive al reato rilevanti ai fini della capacità a delinquere e del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta e adeguatamente motivata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Ha affermato che l'estensione prevista dall'art. 587 c.p.p. opera soltanto quando l'impugnazione del coimputato sia fondata su motivi oggettivi comuni; non si estende invece quando il beneficio sanzionatorio derivi da comportamenti personali del singolo coimputato, come la confessione considerata quale condotta susseguente al reato ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 587 c.p.p.

    Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

    L'estensione degli effetti dell'impugnazione al coimputato non impugnante è ammessa solo per motivi oggettivi comuni; non opera per benefici fondati su condizioni o comportamenti individuali del coimputato impugnante.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze inerenti alla persona del colpevole possono essere valutate ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche può fondarsi su condotte successive al reato e su elementi strettamente soggettivi riferibili al singolo imputato.

  • art. 133 c.p.

    La gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole sono valutate anche in relazione alla condotta contemporanea o susseguente al reato.

    I comportamenti confessori individuali possono essere valutati come elementi della condotta susseguente al reato e della capacità a delinquere del singolo colpevole, senza assumere natura di motivo oggettivo comune ai concorrenti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Violazione o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.

    La censura è stata ritenuta infondata perché il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato e applicato l'art. 587 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

    La motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta adeguata, coerente e non affetta da vizi logici manifesti.

  • art. 616 c.p.p.

    Condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

    A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel concorso di persone nel medesimo reato, l'effetto favorevole dell'impugnazione proposta da un coimputato si estende agli altri soltanto quando il motivo accolto abbia natura oggettiva e sia comune alle rispettive posizioni.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a favore di un coimputato non si estende automaticamente agli altri concorrenti quando sia fondato su confessioni, condotte successive al reato o altri elementi personali riferibili esclusivamente al beneficiario.
  • La confessione di un coimputato rileva come motivo esclusivamente personale, ai fini dell'art. 587 c.p.p., quando sia valorizzata non per modificare l'accertamento oggettivo del reato comune, ma come comportamento individuale indicativo della capacità a delinquere e valutabile ai sensi degli artt. 133 e 62-bis c.p.
  • Ai fini dell'estensione dell'impugnazione, occorre distinguere tra l'incidenza della confessione sulla ricostruzione comune del fatto, potenzialmente oggettiva, e la valutazione del comportamento confessoriamente tenuto dal singolo imputato quale elemento personale del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

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