Sentenza n. 227/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della Comunicazione relativa alla richiesta di valutazione preventiva prot. 8267 del 30 maggio 2023; - nonché degli altri atti del procedimento quali atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione negativa relativa alla richiesta di valutazione preventiva di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile in stato di abbandono, aveva presentato al Comune una richiesta di valutazione preventiva del progetto ai sensi dell’art. 21 della l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013. L’Amministrazione aveva espresso valutazione negativa, ritenendo l’intervento non conforme alla disciplina urbanistica di dettaglio, sia perché l’edificio, risalente a prima del 1945 e censito come fabbricato di interesse tipologico e valore architettonico, non sarebbe stato classificabile come edificio di tipo A), sia perché la ricostruzione avrebbe interessato in parte una fascia di rispetto stradale. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 e 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di diniego, lesione della partecipazione procedimentale, difetto di istruttoria e di motivazione e mancato esame delle osservazioni. Con il secondo motivo ha contestato l’interpretazione della disciplina regionale e degli strumenti urbanistici comunali, lamentando errore di fatto e di diritto, travisamento dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione quanto alla classificazione dell’edificio e alla possibilità di demolizione e ricostruzione. Con il terzo motivo ha contestato la sussistenza della violazione della fascia di rispetto stradale, deducendo violazione del Codice della strada, della relativa disciplina regolamentare e della normativa regionale, oltre a difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni derivanti dal ritardo nell’esecuzione dei lavori.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato la comunicazione negativa. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, rilevando che la valutazione preventiva, quando abbia contenuto sfavorevole e determini un arresto procedimentale definitivo, è autonomamente impugnabile e deve essere preceduta dal preavviso di diniego, così da consentire al privato un pieno contraddittorio sui profili ostativi. L’omissione non è stata considerata un vizio meramente formale neutralizzabile ai sensi dell’art. 21-octies, anche alla luce della valorizzazione legislativa dell’istituto operata dal d.l. n. 76/2020. Le ulteriori censure sui presupposti sostanziali dell’inammissibilità dell’intervento sono state assorbite, non potendo essere adeguatamente esaminate in assenza del previo contraddittorio procedimentale. La domanda di risarcimento è stata respinta perché formulata in modo generico e in ragione delle specifiche modalità di accoglimento della domanda demolitoria. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 21 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
Disciplina la richiesta di valutazione preventiva del progetto edilizio; la valutazione sfavorevole, avente valore preclusivo e idonea a determinare un arresto procedimentale definitivo, è autonomamente impugnabile.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di diniego deve precedere la valutazione preventiva sfavorevole che arresti definitivamente il procedimento, per consentire al privato di presentare osservazioni sui motivi ostativi.
art. 21-octies l. n. 241/1990
L’omissione del preavviso di diniego non è stata ritenuta, nel caso concreto, un vizio formale non invalidante, anche considerando la valorizzazione dell’istituto operata dal d.l. n. 76/2020.
d.l. n. 76/2020
Il legislatore ha escluso l’omissione del preavviso di diniego dai vizi formali suscettibili di non determinare l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
art. 3 Codice della strada
Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestata fascia di rispetto stradale; la relativa censura è stata assorbita.
art. 26 d.P.R. n. 495/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla fascia inedificabile stradale; la relativa censura è stata assorbita.
art. 30 d.lgs. n. 104/2010
La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità, senza accertamento favorevole dell’illegittimità sostanziale dedotta ai fini del danno.
Massime di principio
- La valutazione preventiva edilizia, quando abbia valore preclusivo e determini un arresto procedimentale definitivo sfavorevole al privato, è autonomamente impugnabile.
- Prima dell’adozione di una valutazione preventiva edilizia negativa avente efficacia preclusiva, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, consentendo all’interessato di presentare osservazioni.
- L’omissione del preavviso di diniego in una valutazione preventiva edilizia sfavorevole non può essere automaticamente degradata a vizio formale non invalidante quando il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto incidere sull’individuazione e sulla valutazione dei presupposti ostativi.
- Quando l’annullamento del provvedimento è disposto esclusivamente per la violazione del contraddittorio procedimentale e le censure sostanziali non sono esaminate, una domanda risarcitoria formulata genericamente non può essere accolta.
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