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Sentenza

Sentenza n. 1579/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza, con intimazione di rilascio immediato della struttura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiarie accoglienza)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato la cessazione delle misure di accoglienza disposta dopo il loro rifiuto di trasferirsi in altre strutture. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 15, comma 4, del d.lgs. 142/2015 e dell’art. 18, par. 6, della direttiva 2013/33/UE, nonché eccesso di potere per errore di fatto, manifesta illogicità, carenza di istruttoria e motivazione e violazione della proporzionalità, sostenendo che la Prefettura avesse considerato soltanto esigenze organizzative e la necessità di destinare l’alloggio ad altro nucleo, senza ponderare le condizioni sanitarie della figlia, i rapporti di lavoro, il percorso di integrazione e la praticabilità di soluzioni meno gravose. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. 142/2015 e dell’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, sostenendo che il rifiuto del trasferimento non integrasse né la mancata presentazione presso la struttura individuata né l’abbandono del centro, poiché le ricorrenti erano rimaste nella struttura originaria, erano sempre localizzabili e non avevano rinunciato all’accoglienza. Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 142/2015 e ulteriori vizi di illogicità, carenza di istruttoria e motivazione e sproporzione, poiché la revoca integrale non considerava la situazione personale, sanitaria, reddituale e lavorativa del nucleo e lo privava delle condizioni essenziali di vita.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza è stato annullato. Il TAR ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendo insussistente il presupposto normativo della revoca. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE 18 dicembre 2025, C-184/24, l’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. 142/2015, conforme all’art. 20, par. 1, lett. a), della direttiva 2013/33/UE, riguarda il richiedente che abbandoni il luogo di residenza stabilito, sottraendosi agli obblighi di comunicazione e rendendosi non localizzabile; non riguarda invece chi rifiuti il trasferimento ma resti nel centro originario e continui a essere a disposizione dell’autorità. Le ricorrenti non avevano abbandonato la struttura, non erano irreperibili e avevano manifestato la volontà di conservare le misure di accoglienza. Il rifiuto del trasferimento, pertanto, non poteva essere automaticamente qualificato come causa di revoca totale. Il TAR ha ritenuto fondato anche il terzo motivo: persino qualificando il rifiuto come violazione delle regole del sistema, la Prefettura avrebbe dovuto adottare una misura individuale, motivata e proporzionata, tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità e assicurando la salvaguardia di alloggio, vitto, mezzi minimi di sostentamento e assistenza sanitaria. Il provvedimento non aveva svolto tale verifica e si era limitato a richiamare l’assenza di un diritto degli ospiti a scegliere la collocazione e le esigenze organizzative del sistema. È stato accolto anche il primo motivo nella parte relativa al difetto di istruttoria e motivazione: mancava una comparazione effettiva tra la necessità organizzativa di liberare l’alloggio e le condizioni personali delle ricorrenti, nonché un esame di misure meno restrittive della cessazione totale. L’annullamento comporta il ripristino delle misure di accoglienza, ferma la possibilità per l’Amministrazione di disporre ulteriori trasferimenti o provvedimenti, purché motivati, proporzionati, individualizzati e tali da non privare le interessate delle condizioni materiali essenziali. Nulla è stato disposto sulle spese; i compensi dei difensori sono stati rimessi a separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015

    mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente

    La disposizione non consente la revoca automatica quando il beneficiario rifiuti il trasferimento ma resti nel centro originario, sia localizzabile e continui a chiedere la conservazione delle misure di accoglienza.

  • art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    Le misure incidenti sull’accoglienza devono essere individuali, proporzionate, adeguatamente motivate e adottate tenendo conto della situazione concreta e delle condizioni di vulnerabilità del beneficiario.

  • art. 15, comma 4, d.lgs. 142/2015

    Il potere prefettizio di organizzare i trasferimenti e le disponibilità del sistema di accoglienza non esclude la necessità di una valutazione individuale, proporzionata e motivata delle condizioni degli interessati.

  • art. 20, paragrafo 1, lett. a), direttiva 2013/33/UE

    La fattispecie europea, corrispondente all’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015, riguarda l’abbandono del luogo di residenza con sottrazione alla localizzazione e non il mero rifiuto di trasferimento.

  • art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE

    Ogni sanzione sulle condizioni materiali di accoglienza deve essere individuale, obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata e deve salvaguardare l’assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso.

  • art. 20, paragrafi 1-3, direttiva 2013/33/UE

    Le ipotesi di riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza hanno carattere tassativo e non possono essere estese a situazioni diverse da quelle previste.

  • art. 20, paragrafo 4, direttiva 2013/33/UE

    Il rifiuto reiterato di un trasferimento può eventualmente costituire grave violazione delle regole del centro e giustificare una sanzione, ma non comporta automaticamente la revoca totale dell’accoglienza.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    La disciplina non è stata applicata alla rifusione delle spese da parte del Ministero dell’Interno, in quanto amministrazione dello Stato, secondo il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza per mancata presentazione presso la struttura individuata o per abbandono del centro presuppone una condotta di sottrazione al sistema di accoglienza e alla localizzazione da parte dell’autorità; non ricorre quando il beneficiario rifiuti il trasferimento ma resti nella struttura originaria, sia reperibile e continui a chiedere la conservazione dell’accoglienza.
  • Le ipotesi di riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza previste dall’art. 20, paragrafi 1-3, della direttiva 2013/33/UE e dalla normativa nazionale di recepimento sono tassative e non possono essere estese analogicamente al mero rifiuto di trasferimento.
  • Il rifiuto reiterato di trasferirsi in altra struttura può, se ne ricorrono i presupposti, essere valutato come grave violazione delle regole del centro ai fini dell’applicazione di una sanzione, ma la sanzione deve essere individuale, obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata.
  • La revoca o riduzione delle condizioni materiali di accoglienza non può privare il beneficiario della possibilità di soddisfare i bisogni primari, compresa la disponibilità di un alloggio, vitto, mezzi minimi di sostentamento e assistenza sanitaria; l’amministrazione deve verificare concretamente la compatibilità della misura con la dignità e la situazione particolare dell’interessato.
  • Il potere dell’amministrazione di organizzare i trasferimenti e le disponibilità del sistema di accoglienza deve essere esercitato mediante una valutazione individuale e una ponderazione tra le esigenze organizzative e le condizioni sanitarie, personali, lavorative e di integrazione dei beneficiari, valutando anche misure meno restrittive della cessazione totale dell’accoglienza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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