Sentenza n. 124/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza all’ordinanza n. 5432/23, emessa dal GU del Tribunale di Nocera Inferiore il 04.10.24, notificata il 07.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare ex artt. 669-septies e 700 c.p.c. del Tribunale di Nocera Inferiore, limitatamente alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione, nei confronti di ACER Campania, del capo dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva liquidato in suo favore Euro 1.003,80 per compensi, Euro 150,57 per spese generali, Euro 46,17 per CPA ed Euro 264,11 per IVA. Il ricorso mirava quindi a utilizzare il rito dell'ottemperanza per conseguire il pagamento di somme previste da un provvedimento d'urgenza emesso dal giudice ordinario. A seguito dell'ordinanza collegiale che aveva prospettato la questione di inammissibilità, il ricorrente non ha formulato deduzioni difensive.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il giudizio di ottemperanza è riservato all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario a esse equiparati, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; non può invece essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 700 c.p.c., anche quando il ricorso riguardi soltanto la statuizione sulle spese processuali. Tali ordinanze sono provvisorie, strumentali e revocabili e non sono idonee ad acquisire efficacia di giudicato, neppure quanto al capo relativo alle spese. La competenza per le misure attuative dei provvedimenti cautelari spetta allo stesso giudice della cautela, secondo l'art. 669-duodecies c.p.c. La circostanza che l'ordinanza contenga una statuizione sulle spese non ne muta la natura né la rende eseguibile mediante ottemperanza; le contestazioni relative alle spese possono essere fatte valere nell'opposizione al precetto o all'esecuzione. Nulla per le spese, stante la contumacia dell'amministrazione intimata.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dal ricorrente per chiedere l'esecuzione del provvedimento del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
esecuzione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparate del giudice ordinario"
Limita l'ambito dell'ottemperanza amministrativa alle sentenze passate in giudicato e ai provvedimenti del giudice ordinario aventi analoga idoneità, escludendo le ordinanze cautelari provvisorie.
art. 700 c.p.c.
Le ordinanze d'urgenza emesse ai sensi di tale disposizione sono provvisorie e strumentali e non sono suscettibili di acquisire efficacia di giudicato.
art. 669-duodecies c.p.c.
Riserva allo stesso giudice competente per la fase cautelare l'adozione delle misure di attuazione dei provvedimenti cautelari.
art. 669-septies c.p.c.
Richiamato quale fondamento processuale dell'ordinanza cautelare la cui esecuzione è stata richiesta in ottemperanza.
art. 669-terdecies c.p.c.
Il reclamo cautelare non attribuisce all'ordinanza reclamata, confermata o riformata, natura decisoria o idoneità al giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza amministrativo è esperibile per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario aventi analoga idoneità, ma non per l'esecuzione delle ordinanze cautelari emesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
- La provvisorietà, strumentalità e revocabilità dell'ordinanza cautelare del giudice ordinario ne escludono l'idoneità a formare il giudicato, anche limitatamente alla statuizione sulle spese processuali.
- L'attuazione coattiva di un provvedimento cautelare emesso dal giudice ordinario deve essere richiesta allo stesso giudice della cautela mediante gli strumenti previsti dall'art. 669-duodecies c.p.c.; non è utilizzabile a tal fine il rito dell'ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- La mera presenza, nell'ordinanza cautelare, di una condanna al pagamento delle spese processuali non trasforma il provvedimento in una decisione definitiva né consente di azionarlo mediante giudizio di ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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