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Sentenza

Sentenza n. 854/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 21 gennaio 2025 n. 68.

Giustizia amministrativa202600279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 21 gennaio 2025 n. 68, relativa all'assegnazione della carta del docente per l'anno scolastico 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2020/21. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Risultava inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito della somma corrispondente a quanto stabilito nel titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro il successivo termine di trenta giorni, una volta accertato il protrarsi dell'inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio costituisce, unitamente all'inottemperanza dell'amministrazione, presupposto per ordinare l'esecuzione del titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, unitamente all'assenza di contestazioni sostanziali dell'amministrazione, consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il potere di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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