Sentenza n. 914/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “approvazione verbale e graduatoria finale di merito della selezione interna in deroga per progressioni tra le aree riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del comune di finale Emilia per la copertura di n. 4 posti nell’area dei funzionari ed elevate qualificazioni – procedura per il passaggio dall’area degli istruttori all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per n. 1 posto da assegnare al servizio ambiente con profilo professionale di funzionario amministrativo (ex-cat d)”, con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito e dichiarato vincitore il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (LETT. A det_-OMISSIS-); - del verbale delle operazioni della Commissione Esaminatrice, prot.-OMISSIS- richiamato e approvato con la determina sub 1), con particolare riferimento alle valutazioni e ai punteggi attribuiti ai candidati (LETT. B verbale della commissione e lett. B 1 tabella dei punteggi); - della graduatoria finale di merito della già menzionata selezione, nella parte in cui colloca la ricorrente al secondo posto e il Sig. -OMISSIS- al primo posto; - dell'Avviso di selezione interna per progressioni tra le aree del Comune di Finale Emilia (prot. n. 28457.3.1(2025), indetto con determinazione n. 510 del 24.09.2025, nella parte in cui prevede i criteri di valutazione e la clausola di esclusione dello scorrimento della graduatoria (LETT. C Bando Verticali Finale Emilia); - in parte qua, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 04/04/2024 con cui è stato approvato il “Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale” e relativi allegati, nella misura in cui possano essere interpretati o applicati in modo da legittimare i vizi degli atti impugnati (LETT. D DG 45 REGOLAMENTO); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. per quanto riguarda i motivi aggiunti per l'annullamento degli atti e i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di una selezione interna per progressione tra le aree, inclusi la graduatoria finale, il verbale della commissione e i criteri di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della selezione interna riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Finale Emilia, finalizzata alla copertura di un posto nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione con profilo di funzionario amministrativo. Ha contestato, con censure di violazione di legge ed eccesso di potere, la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, il verbale della commissione esaminatrice, i punteggi attribuiti ai candidati, la collocazione al secondo posto rispetto al candidato dichiarato vincitore, i criteri di valutazione previsti dall’avviso e la clausola di esclusione dello scorrimento della graduatoria, nonché, in parte qua, il regolamento comunale sulle progressioni verticali. Nel medesimo giudizio ha proposto istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. L’amministrazione ha successivamente osteso tutta la documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha qualificato la richiesta della ricorrente di cancellazione della causa dal ruolo, motivata dall’intervenuta ostensione integrale della documentazione da parte dell’amministrazione, come domanda di accesso divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La pronuncia non esamina nel merito le censure di annullamento degli atti della selezione. Le spese di lite sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la domanda di accesso proposta nel corso del giudizio; l’istanza è divenuta improcedibile dopo l’integrale ostensione della documentazione richiesta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; il TAR lo ha applicato alla domanda di accesso a seguito dell’ostensione integrale degli atti.
Massime di principio
- La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta, poiché la pretesa conoscitiva risulta soddisfatta.
- L’integrale ostensione degli atti richiesti nell’ambito di un giudizio che comprende anche domande di annullamento non determina, di per sé, una decisione nel merito delle autonome censure rivolte contro gli atti amministrativi impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →