Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25139/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per estorsione e minaccia. Ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e all'art. 192 c.p.p., sostenendo che la condanna si fondasse indebitamente su tali dichiarazioni; (2) censure sul momento consumativo del delitto di estorsione e, nell'intitolazione del motivo, richiamo all'art. 56 c.p., quindi in sostanza alla configurabilità del tentativo; (3) ulteriore richiamo alla configurabilità del delitto di minaccia; (4) eccessività della pena. La Corte rileva però che i motivi erano formulati in modo generico, si risolvevano in una rivalutazione del compendio probatorio e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la consegna di una somma di denaro da parte della vittima come indice della consumazione dell'estorsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibili le censure sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, richiamando il principio per cui l'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, anche se parte civile, le quali possono essere poste da sole a fondamento della condanna previa verifica di credibilità e attendibilità. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o contraddizioni non ravvisate. I motivi sul tentativo/estorsione e sulla minaccia sono stati considerati aspecifici e privi di confronto con la ratio della decisione d'appello. La doglianza sulla pena è stata giudicata non proponibile in cassazione e comunque manifestamente infondata, perché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Le regole di valutazione rafforzata previste per le dichiarazioni dei coimputati o imputati connessi non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile; queste possono fondare da sole la condanna, previa verifica di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    La violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non è deducibile come violazione di legge ex lett. b) o c), ma solo nei limiti del vizio di motivazione ex lett. e), quando emergano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dalla sentenza o dagli atti specificamente indicati.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere censure specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 56 c.p.

    Il richiamo al tentativo è stato evocato dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e non sviluppato in modo specifico e pertinente.

  • art. 629 c.p.

    La sentenza impugnata aveva ritenuto consumato il delitto di estorsione per effetto della consegna di una somma di denaro da parte della vittima.

  • art. 372 c.p.

    Il provvedimento richiama la condanna per i reati di cui agli artt. 629 e 372 c.p., ma dal testo disponibile non emerge ulteriore specificazione autonoma della contestazione relativa all'art. 372.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere motivata con riferimento ai criteri legali di commisurazione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non sono soggette al regime rafforzato di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.; possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice svolga un vaglio motivato sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o della credibilità dei dichiaranti: la censura è ammissibile solo se si deduce un vizio motivazionale nei limiti consentiti, o un travisamento della prova inteso come utilizzo di una prova inesistente o di un risultato probatorio radicalmente diverso da quello reale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una lettura alternativa dei fatti o di argomenti generici sul punto decisivo determina inammissibilità.
  • L'estorsione deve ritenersi consumata quando la condotta coercitiva o minacciosa determina la vittima alla dazione o alla consegna del bene richiesto; la consegna di denaro da parte della persona offesa è indice della consumazione del reato, se coerentemente valorizzata dalla motivazione di merito.
  • La censura sulla dosimetria della pena è di regola non sindacabile in cassazione se il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale in modo non illogico e con richiamo agli elementi rilevanti ex artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveEstorsioneMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.