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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21650/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi in cassazione sono distinti per ciascun imputato. Per Semilia si contesta la violazione del divieto di reformatio in pejus: la Corte d'appello, nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., avrebbe però adottato una pena base per la sanzione pecuniaria superiore a quella fissata nella sentenza annullata, peggiorando così la posizione del ricorrente. Per Casarotti si censurano vizi di motivazione e violazione di legge nella rideterminazione della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7. Per Greco sono proposti due motivi: (1) l'assoluzione dai furti (capi M e N) avrebbe dovuto comportare l'assoluzione anche rispetto alla frazione di detenzione e porto di esplosivi (capo K) correlata a quei furti; (2) si contesta la fondatezza della condanna per falso in induzione (capo T), sostenendo che non sussisterebbero i presupposti del falso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: (i) accolto il motivo di Semilia, ritenendo fondata la doglianza sulla reformatio in pejus relativamente alla multa; ha quantificato la pena pecuniaria per Semilia in euro 10.800,00 (per il rito). (ii) Dichiarato inammissibile il ricorso di Casarotti: la censura sulla congruità della pena è ritenuta inammissibile perché attiene a valutazione di merito riservata al giudice; per l'inammissibilità è stata disposta la condanna di Casarotti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ex art. 616 cod. proc. pen. (iii) Accolto in parte il ricorso di Greco sul primo motivo: la Corte ha ritenuto che l'assoluzione dai reati di furto (capi M e N) imponeva l'assoluzione anche rispetto al capo K nella parte correlata a quei furti; ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Greco limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per il nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo di Greco (falsezza per induzione, capo T) è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. Inoltre la Corte ha escluso per tutti gli imputati l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., e in relazione ad alcune doglianze ha richiamato il principio di autonomia dei capi di imputazione e i limiti della revisione in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.

    art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.

    La circostanza aggravante è stata esclusa dalla Corte d'appello per tutti gli imputati; la Cassazione si è limitata a registrare tale esclusione e le sue conseguenze sulla determinazione della pena

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita gli effetti dell'impugnazione in cassazione ai motivi effettivamente dedotti: i ricorsi sono stati esaminati nei limiti consentiti da tale disciplina

  • art. 620, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, in certe ipotesi, di procedere alla rideterminazione della pena; è stato utilizzato per rettificare la multa di Semilia

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione di memorie; la Corte ha ricevuto memorie ai sensi di tale disposizione ma ne ha escluso rilievo sostanziale diverso rispetto ai limiti dell'impugnazione

  • d.lgs. 150 del 2022

    L'entrata in vigore di tale decreto legislativo non è stata ritenuta applicabile per incidere sul giudicato sostanziale formatosi per inammissibilità del ricorso, quindi non ha modificato il giudizio nel caso concreto

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati per il principio che la determinazione della pena (pena base, aumenti e diminuzioni per circostanze) ricade nella discrezionalità del giudice di merito, soggetta a sindacato di cassazione solo per vizio logico o arbitrio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna dell'appellante in caso di ricorso dichiarato inammissibile: applicata per la condanna di Casarotti al pagamento delle spese e alla misura a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in pejus impedisce che, a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato, la sua posizione soggettiva venga peggiorata; se ciò accade su una multa o pena pecuniaria va opportunamente rettificato in cassazione
  • La determinazione della pena e la graduazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la cassazione sindaca solo vizi di logica, illogicità o arbitrio motivazionale, non una semplice diversa valutazione di merito
  • I capi di imputazione sono autonomi: l'annullamento o la riforma su un capo non incide automaticamente su altri capi se l'impugnazione non li ha riguardati e se non esiste correlazione logica/giuridica che imponga l'effetto
  • Quando un capo di imputazione (es. detenzione di esplosivi) è espressamente correlato a specifici fatti (es. furti) e questi vengono esclusi per l'imputato, l'assoluzione dai fatti correlati può imporre l'assoluzione anche per la condotta accessoria ad essi
  • Le questioni generiche o manifestamente infondate, soprattutto se non agganciate a una motivazione precisa o a fatti chiari, sono dichiarate inammissibili dalla Corte di Cassazione
  • L'inammissibilità del ricorso determina la formazione di giudicato sostanziale che, in linea generale, impedisce di avvalersi successivamente di sopravvenute cause di proscioglimento
  • La presentazione di memorie o motivi aggiunti è disciplinata e non modifica i limiti di esame della Cassazione: nuove norme sopravvenute non incidono automaticamente quando è già formato il giudicato sostanziale

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