Cassazione Penale, Sentenza n. 21650/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi in cassazione sono distinti per ciascun imputato. Per Semilia si contesta la violazione del divieto di reformatio in pejus: la Corte d'appello, nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., avrebbe però adottato una pena base per la sanzione pecuniaria superiore a quella fissata nella sentenza annullata, peggiorando così la posizione del ricorrente. Per Casarotti si censurano vizi di motivazione e violazione di legge nella rideterminazione della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7. Per Greco sono proposti due motivi: (1) l'assoluzione dai furti (capi M e N) avrebbe dovuto comportare l'assoluzione anche rispetto alla frazione di detenzione e porto di esplosivi (capo K) correlata a quei furti; (2) si contesta la fondatezza della condanna per falso in induzione (capo T), sostenendo che non sussisterebbero i presupposti del falso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) accolto il motivo di Semilia, ritenendo fondata la doglianza sulla reformatio in pejus relativamente alla multa; ha quantificato la pena pecuniaria per Semilia in euro 10.800,00 (per il rito). (ii) Dichiarato inammissibile il ricorso di Casarotti: la censura sulla congruità della pena è ritenuta inammissibile perché attiene a valutazione di merito riservata al giudice; per l'inammissibilità è stata disposta la condanna di Casarotti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ex art. 616 cod. proc. pen. (iii) Accolto in parte il ricorso di Greco sul primo motivo: la Corte ha ritenuto che l'assoluzione dai reati di furto (capi M e N) imponeva l'assoluzione anche rispetto al capo K nella parte correlata a quei furti; ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Greco limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per il nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo di Greco (falsezza per induzione, capo T) è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. Inoltre la Corte ha escluso per tutti gli imputati l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., e in relazione ad alcune doglianze ha richiamato il principio di autonomia dei capi di imputazione e i limiti della revisione in questa sede.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
La circostanza aggravante è stata esclusa dalla Corte d'appello per tutti gli imputati; la Cassazione si è limitata a registrare tale esclusione e le sue conseguenze sulla determinazione della pena
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita gli effetti dell'impugnazione in cassazione ai motivi effettivamente dedotti: i ricorsi sono stati esaminati nei limiti consentiti da tale disciplina
art. 620, comma 1, cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in certe ipotesi, di procedere alla rideterminazione della pena; è stato utilizzato per rettificare la multa di Semilia
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione di memorie; la Corte ha ricevuto memorie ai sensi di tale disposizione ma ne ha escluso rilievo sostanziale diverso rispetto ai limiti dell'impugnazione
d.lgs. 150 del 2022
L'entrata in vigore di tale decreto legislativo non è stata ritenuta applicabile per incidere sul giudicato sostanziale formatosi per inammissibilità del ricorso, quindi non ha modificato il giudizio nel caso concreto
artt. 132 e 133 cod. pen.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati per il principio che la determinazione della pena (pena base, aumenti e diminuzioni per circostanze) ricade nella discrezionalità del giudice di merito, soggetta a sindacato di cassazione solo per vizio logico o arbitrio
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna dell'appellante in caso di ricorso dichiarato inammissibile: applicata per la condanna di Casarotti al pagamento delle spese e alla misura a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus impedisce che, a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato, la sua posizione soggettiva venga peggiorata; se ciò accade su una multa o pena pecuniaria va opportunamente rettificato in cassazione
- La determinazione della pena e la graduazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la cassazione sindaca solo vizi di logica, illogicità o arbitrio motivazionale, non una semplice diversa valutazione di merito
- I capi di imputazione sono autonomi: l'annullamento o la riforma su un capo non incide automaticamente su altri capi se l'impugnazione non li ha riguardati e se non esiste correlazione logica/giuridica che imponga l'effetto
- Quando un capo di imputazione (es. detenzione di esplosivi) è espressamente correlato a specifici fatti (es. furti) e questi vengono esclusi per l'imputato, l'assoluzione dai fatti correlati può imporre l'assoluzione anche per la condotta accessoria ad essi
- Le questioni generiche o manifestamente infondate, soprattutto se non agganciate a una motivazione precisa o a fatti chiari, sono dichiarate inammissibili dalla Corte di Cassazione
- L'inammissibilità del ricorso determina la formazione di giudicato sostanziale che, in linea generale, impedisce di avvalersi successivamente di sopravvenute cause di proscioglimento
- La presentazione di memorie o motivi aggiunti è disciplinata e non modifica i limiti di esame della Cassazione: nuove norme sopravvenute non incidono automaticamente quando è già formato il giudicato sostanziale
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